Area informativa
  Home Page
  Mappa del Sito
  Leggi le News
  il Contratto
  Cerca nel Sito
 
 Risorse

Universo CISL - Per vivere serenamente il tuo futuro. I nostri servizi per essere sempre assistito e tutelato
 

Le Convenzioni SLP CISL FOGGIA offrono servizi anche ai familiari dei propri iscritti convenzioni stipulate con aziende e negozi ...
 

Ambiente, Pace e Volontariato - Una selezione di siti per chi vuole essere informato anche su questi temi.
 

Filatelia. Questa pagina nasce per raccontare la nostra provincia attraverso i francobolli.
 


San Pio da Pietralcina. Nelle pagine dedicate gli aforismi, la biografia e i luoghi

 Links

Informazione sindacale. Risorse che ti aiutano a rendere tutto più semplice.
 

Agenzie di stampa. Interessante selezione per essere sempre aggiornati
 

Tasse & fisco.Esperti del settore che offrono: scadenzari, commenti, spiegazioni e faq.
Il Part Time e le sue regole

Il Part Time e le sue regole

 

Che cos’è?

 

Il contratto a tempo parziale è un contratto di lavoro subordinato che prevede una prestazione di lavoro di durata inferiore rispetto alle 36 ore settimanali previste dal CCNL, e puó avvenire mediante assunzioni dall'esterno ovvero mediante trasformazione consensuale del rapporto di lavoro del personale in servizio a tempo pieno.

 

Chi può utilizzarlo?

 

In Poste Italiane, tutto il personale non dirigente in servizio a tempo pieno ha la possibilità di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale, fermo restando una valutazione aziendale di compatibilità della richiesta con le esigenze organizzative e di servizio della struttura di appartenenza del lavoratore.

 

Come?

 

Il lavoratore che intende convertire il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale puó presentare al proprio Responsabile una richiesta di conversione che sarà valutata in relazione alle motivazioni poste a base della stessa (ad es. completare gli studi, avere maggiore disponibilità di tempo libero, dedicarsi alla famiglia) e compatibilmente con le esigenze della Società connesse alla funzionalità dei servizi.

 

Ciò vuol dire che...

 

Il lavoratore che lo chiede, puó concordare con l’Azienda, compatibilmente con il ruolo e le attività svolte, una prestazione lavorativa di durata inferiore alle 36 ore settimanali.

La riduzione dell’orario di lavoro rispetto alla 36 ore contrattualmente previste potrà prevedere ad esempio:

18 ore settimanali pari al 50% della prestazione a tempo pieno; 20 ore settimanali pari al 55,5% della prestazione a tempo pieno;

24 ore pari al 66,6% della prestazione a tempo pieno;

25 ore settimanali pari al 69,4% della prestazione a tempo pieno.

 

Quali tipologie di rapporto di lavoro a tempo parziale è possibile realizzare?

 

il part-time orizzontale consiste in una riduzione di orario rispetto al tempo in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro

part-time verticale si realizza quando l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;

il part-time misto si realizza quando l’attività lavorativa si svolge secondo una combinazione delle due tipologie orizzontale e verticale.

 

...in concreto pertanto, come può essere articolata la prestazione lavorativa?

 

Esempi di articolazione orari

6 giorni per 3 ore = 18 ore

5 giorni per 4 ore = 20 ore

6 giorni per 4 ore = 24 ore 5 giorni per 5 ore = 25 ore

3 giorni per 6 ore = 18 ore

4 giorni per 6 ore = 24 ore 3 giorni per 8 ore = 24 ore

26 settimane per 36 ore = 936 ore 29 settimane per 36 ore = 1044 ore

35 settimane per 36 ore = 1260 ore

36 settimane per 36 ore = 1296 ore

 

Quale iter occorre seguire per la conversione del rapporto di lavoro?

 

Il personale in servizio presso le Strutture Centrali deve presentare la domanda al proprio Responsabile e alle Risorse Umane Divisionali se assegnato alle Divisioni o altrimenti al KAC/ DCRUO.

La domanda viene esaminata dalla Funzione Risorse Umane competente o dal KEY Account Corporate, che esprimono il loro parere in ordine alla stessa.

 

In caso di accoglimento viene redatto un accordo scritto -la lettera di conversione del rapporto di lavoro- in triplice copia (firmata, a seconda dei casi dal RUD o dal Key Account), che viene sottoscritta dal lavoratore per ricevuta ed accettazione e inviata all’Ufficio del Lavoro per la convalida.

Il personale in servizio presso le strutture territoriali deve presentare la richiesta al Responsabile dell’unità produttiva di appartenenza e per conoscenza alle Risorse Umane Regionali.

Il Responsabile dell’unità produttiva esamina la richiesta, avvalendosi anche della collaborazione del Responsabile RU di riferimento.

La domanda di trasformazione, corredata dal parere del Responsabile dell’Unità Produttiva di appartenenza, viene quindi trasmessa alle Risorse Umane Regionali che in caso di riscontro positivo procedono alla stipula del contratto.

Anche in caso di riscontro negativo all’istanza viene sempre fornita per iscritto risposta all’interessato.

 

Quali elementi sono contenuti nel contratto sottoscritto tra Azienda e Lavoratore?

 

Nella lettera di conversione il lavoratore troverà specificati i seguenti elementi:

la data di trasformazione;

l’inquadramento professionale;

la mansione;

il luogo di lavoro;

la struttura di assegnazione

il trattamento economico iniziale;

la durata della prestazione lavorativa;

la collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.

 

Qual è la durata della conversione del rapporto di lavoro?

 

La conversione può avvenire a tempo indeterminato o determinato per un periodo non inferiore a 12 mesi.

 

E’ possibile il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno?

 

In caso di conversione a tempo determinato, decorso un periodo minimo di 12 mesi, entrambe le parti possono, sessanta giorni prima della scadenza del contratto, notificare una disdetta alla controparte, ripristinando così a tempo pieno il rapporto di lavoro.

 

E’ possibile ritornare al tempo pieno prima del decorso del periodo minimo di 12 mesi previsto dal contratto?

 

Il lavoratore può chiedere di ritornare a tempo pieno prima che siano trascorsi 12 mesi dalla conversione solo per comprovate ragioni di carattere personale o familiare.

 

Quale trattamento normativo ed economico è applicato ai lavoratori a tempo parziale?

 

La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è fondata sul principio di non discriminazione.

Pertanto i lavoratori a tempo parziale, hanno diritto al trattamento normativo ed economico dei lavoratori a tempo pieno inquadrati nel medesimo livello.

 

A quali istituti si applica la parità di trattamento?

 

A tutti gli istituti ed in particolare a :

retribuzione oraria;

prova;

ferie;

maternità; com porto; sicurezza;

iniziative di formazione;

servizi sociali;

di ritti sindacali;

competenze indirette e differite.

 

Quali trattamenti sono soggetti a riproporzionamento?

 

Sono riproporzionati, esclusivamente in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa, i seguenti trattamenti:

retribuzione globale e singole componenti;

retribuzione feriale;

trattamenti economici di malattia, infortunio, malattia professionale e maternità.

 

Quante ferie spettano al lavoratore a tempo parziale?

 

I lavoratori in regime di part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.

 

I lavoratori che svolgano un’attività lavorativa in regime di part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate lavorate nell’anno.

Il numero delle ferie viene calcolato combinando i suddetti criteri se il rapporto di lavoro è a tempo parziale misto.

 

Quale trattamento di malattia si applica ai lavoratori a tempo parziale?

 

Ai lavoratori a tempo parziale spetta lo stesso trattamento di malattia dei lavoratori a tempo pieno.

Il periodo di comporto è riproporzionato, in relazione alla giornate di prestazione lavorativa pattuita, solo in caso di assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.

 

Possono essere richieste al lavoratore a tempo parziale prestazioni di lavoro straordinario e rispetto all’orario di lavoro concordato?

 

Il ricorso a prestazioni straordinarie è consentito solo n ei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente in materia di lavoro straordinario.

Ciò significa che il lavoratore a tempo parziale ha diritto alle maggiorazioni previste dal CCNL in caso di prestazioni di lavoro straordinario.

 

Può essere mutata dal datore di lavoro la collocazione temporale della prestazione lavorativa concordata?

 

E’ possibile mutare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale concordata attraverso la sottoscrizione di un patto scritto tra Azienda e lavoratore contestuale o anche successivo all’accordo di conversione.

 

Quali sono le modalità di esercizio di tale facoltà da parte dell’Azienda?

 

Poste Italiane può esercitare tale facoltà fornendo al lavoratore un preavviso di 10 giorni.

Per tutta la durata della variazione al lavoratore spetta una maggiorazione pari al 10% della retribuzione globale di fatto.

 

Quali sono gli effetti del part time sul trattamento pensionistico?


Ai fini dell’anzianità contributiva, e quindi della maturazione del diritto il trattamento è pari a quello dei lavoratori a tempo pieno in quanto la durata della prestazione lavorativa a tempo parziale è considerata per intero. L’ammontare dell’assegno è proporzionato alla retribuzione ricevuta assumendo come base di calcolo per i contributi la retribuzione piena. E’ prevista peraltro la possibilità di riscattare, a domanda del dipendente, la quota contributiva mancante ai fini dell’integrazione della prestazione.

 

***

 

Il presente Vademecum illustra a tutti i lavoratori le regole essenziali che disciplinano il part time con finalità divulgative ed informative.

I contenuti delle stesso pertanto non sono esaustivi della disciplina normativa e contrattuale dell’istituto.

 Il Territorio





 

Powered by: www.studiocataldi.it
Copyright © 2006/ - SLP CISL Foggia - Via Trento, 42 - 71100 Foggia - Powered by Enzo Pipoli