All’interno dell’attuale quadro normativo, l’Inps, con il messaggio 4157/2020 del 9 novembre 2020, unitamente al messaggio 3653/2020 del 9 ottobre 2020, L’Istituto spiega, però, che in caso di malattia conclamata da Covid-19 il lavoratore fragile è anche temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla malattia per compensare la perdita di guadagno. Durante questi mesi di pandemia da Sars-Cov-2 uno dei profili più critici nella gestione dei rapporti di lavoro riguarda certamente la fascia importante di lavoratori qualificati come “fragili”, ossia coloro che sono maggiormente esposti alle conseguenze dannose in caso di contagio, in ragione dell’età o di determinate patologie. Questa gestione ha prodotto uno scenario normativo che dapprima ha introdotto la sorveglianza sanitaria eccezionale con il D.L. 34/2020 non più prorogata dal D.L. 83/2020 e successivamente recuperata dal Legge 126/2020 fino al 31/12/2020. L’Inail, con la nota del 5 novembre 2020, ha reso noto che è nuovamente disponibile, per i datori di lavoro interessati, il servizio telematico per l’inoltro delle richieste di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori c.d. fragili.
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