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Documento generato il 19/04/2022

Documento generato il 19/04/2022 - Ora: 22:22

FONDO QUIESCENZA POSTE

 
www.inps.it : Schede Approfondimento > Fondo Quiescenza Poste
 
Il Fondo Quiescenza
Poste, per effetto della soppressione del Fondo ex IPOST, a decorrere dal 31 maggio 2010 è gestito dall’INPS.
I soggetti iscritti al Fondo sono i dipendenti delle Poste Italiane SpA e delle società collegate.

Prestazioni previste+

Agli iscritti al Fondo spettano le seguenti prestazioni:

  • pensione di vecchiaia;
  • pensione anticipata;
  • pensione di inabilità assoluta e permanente;
  • pensione di inidoneità;
  • pensione ai superstiti.

Pensione di vecchiaia

È una prestazione economica erogata in favore dei lavoratori iscritti al Fondo che hanno raggiunto l’età stabilita dalla legge e perfezionato l’anzianità contributiva e assicurativa richiesta.

Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

A decorrere dal 1° gennaio 2012, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.
Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

LAVORATRICI
Decorrenza Età anagrafica
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 62 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 62 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022 (*) 67 anni

(*) I valori fino al 31 dicembre 2020 sono adeguati alla speranza di vita, quelli successivi al 1° gennaio 2021 non sono definitivi.

LAVORATORI
Decorrenza Età anagrafica
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022 (*) 67 anni

(*) I valori fino al 31 dicembre 2020 sono adeguati alla speranza di vita, quelli successivi al 1° gennaio 2021 non sono definitivi.

Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti (lavoratori/lavoratrici) con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

  • maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale annualmente rivalutato (cd. importo soglia);
  • 70 anni di età e 5 anni di contribuzione “effettiva”, a prescindere dall’importo della pensione. Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Dal 1° gennaio 2013 il requisito anagrafico di 70 anni è così adeguato:
    Decorrenza Età anagrafica
    dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 70 anni
    dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 70 anni e 3 mesi
    dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 70 anni e 7 mesi
    dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022 (*) 71 anni

(*) I valori fino al 31 dicembre 2020 sono adeguati alla speranza di vita, quelli successivi al 1° gennaio 2021 non sono definitivi.

La pensione di vecchiaia decorre dal giorno successivo alla cessazione dal servizio, con decorrenza anche inframensile.

Pensione anticipata

Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità è sostituita dalla pensione anticipata.
Il diritto alla pensione anticipata si consegue se in possesso delle seguenti anzianità contributive:

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVE PER DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA, A PRESCINDERE DALL’ETÀ ANAGRAFICA E DAL POSSESSO O MENO DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995
Decorrenza Uomini Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 (*) 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 (**) 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi

(*) Per tutto il 31 dicembre 2018 i requisiti sono adeguati alla speranza di vita.

(**) La prestazione è sospesa dagli adeguamenti della speranza di vita per tutto il 31 dicembre 2026. La decorrenza della prestazione è oggetto di un meccanismo di differimento (cd. finestra) in misura pari a tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi.

La pensione decorre dal giorno successivo all’apertura della “finestra”, con decorrenza anche inframensile. Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata può essere perfezionato, su domanda, anche cumulando, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati verso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall’INPS (cd. cumulo interno), decorsi tre mesi dal perfezionamento dei predetti requisiti contributi. Per la pensione anticipata in cumulo, la decorrenza è, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo all’apertura della cosiddetta finestra.

Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

I soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

  • maturazione dei requisiti contributivi sopra riportati, indipendentemente dall’età anagrafica;
  • al compimento dell’età anagrafica indicata sotto, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore a un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale annualmente rivalutato.

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Operano gli incrementi alla speranza di vita.

 
Decorrenza Età anagrafica
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 63 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 63 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 63 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022 (*) 64 anni

(*) I valori fino al 31 dicembre 2020 sono adeguati alla speranza di vita, quelli successivi al 1° gennaio 2021 non sono definitivi.

La pensione anticipata decorre dal giorno successivo alla cessazione dal servizio con diritto alla pensione, con decorrenza anche inframensile.

PENSIONE ANTICIPATA “OPZIONE DONNA”

(articolo 16 del decreto-legge 4/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

Dal 1° gennaio 2019 le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni (non arrotondata) o un’età anagrafica minima di 58 anni, se lavoratrici dipendenti, possono accedere alla pensione anticipata, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti (cd. finestra).

PENSIONE ANTICIPATA “QUOTA 100”

La pensione anticipata “Quota 100” è una prestazione economica erogata a domanda, riferita a lavoratori/lavoratrici che perfezionano, nel triennio 2019-2021, i seguenti requisiti per il pensionamento:

  • un’età anagrafica non inferiore a 62 anni (al requisito anagrafico non si applicano gli incrementi alla speranza di vita);
  • un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni. La gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico tiene conto, per determinare l’anzianità contributiva, delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda di pensione.

Il requisito contributivo richiesto per la pensione Quota 100 può essere perfezionato, su domanda, anche cumulando, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati verso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS (cd. cumulo interno).

Sono previste decorrenze differenziate in relazione alla tipologia di lavoro. Per i lavoratori/lavoratrici iscritti al Fondo di Quiescenza Poste, la pensione Quota 100 decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei suddetti requisiti (62+38) – cd. finestra-, con decorrenza anche inframensile.

Per la pensione anticipata Quota 100 in cumulo, la decorrenza è, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo alla apertura della finestra.

PENSIONE DI INABILITÀ

La pensione di inabilità è estesa agli iscritti al Fondo di Quiescenza Poste dall’articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli iscritti al Fondo hanno la possibilità di ottenere la pensione di inabilità con la normativa prevista per la Gestione Dipendenti Pubblici.

Il diritto alla pensione di inabilita` spetta alle seguenti condizioni:

  • possesso di un'anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico;
  • risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
  • riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilita` a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio dalla competente Commissione medica (CMV).

La pensione decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio, se la domanda è presentata dal dipendente in costanza di attività lavorativa; dal 1° del mese successivo a quello della presentazione della domanda, se presentata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

PENSIONE DI INIDONEITÀ

La pensione di inidoneità spetta all’iscritto al Fondo che possa far valere 15 anni di anzianità contributiva (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) e che sia riconosciuto inidoneo assolutamente e permanentemente a svolgere tutte le mansioni del livello professionale di appartenenza ovvero sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro dalla competente Commissione medica.

Agli iscritti al Fondo non spetta l’assegno ordinario di invalidità che, per legge, compete esclusivamente agli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e di superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi.

La pensione decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.

PENSIONE AI SUPERSTITI

Dal 17 agosto 1995 la disciplina della pensione ai superstiti prevista nell’Assicurazione Generale Obbligatoria è applicata anche sulle pensioni a carico del Fondo.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa .

PENSIONE PRIVILEGIATA

Per gli iscritti al Fondo tale istituto è stato abrogato dall’art. 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Prestazioni pensionistiche in cumulo

Il cumulo è un istituto giuridico introdotto nell’ordinamento previdenziale dalla legge 228/2012, che consente agli iscritti presso due o più forme pensionistiche di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione.

Il cumulo dei periodi assicurativi si differenzia dalla ricongiunzione ai sensi della legge 29/1979 e 45/1990 in quanto l’istituto della ricongiunzione è oneroso e comporta il trasferimento di contribuzione verso un solo Ente di previdenza, mentre rispetto alla totalizzazione, si differenzia sia per requisiti pensionistici che per modalità di liquidazione dei trattamenti, pur avendo in comune la gratuità e la permanenza dei periodi contributivi presso ciascun Ente.

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto tre novità rispetto alla precedente disciplina:

  • ha incluso nel meccanismo del cumulo anche gli Enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse di previdenza dei professionisti);
  • ha previsto il cumulo anche per il conseguimento della pensione anticipata di cui al decreto-legge 201/2011 (legge 214/2011);
  • ha previsto che la facoltà di cumulo possa essere esercitata anche dai soggetti già in possesso, presso una delle gestioni interessate, dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico di vecchiaia.

Per l’esercizio della facoltà di cumulo è necessario che:

  • i periodi assicurativi non siano coincidenti;
  • il richiedente non sia già titolare di un trattamento pensionistico;
  • il cumulo riguardi tutti e per intero i periodi presenti presso ciascun Ente.

La domanda di pensione in regime di cumulo va presentata all’Ente previdenziale di ultima iscrizione. Se il soggetto interessato al cumulo risulta, da ultimo, iscritto a più forme assicurative, ha la facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda.

Le pensioni a carico del Fondo sono assoggettate al regime di cumulo con i redditi da lavoro dipendente e autonomo al pari delle pensioni a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

PENSIONE DI VECCHIAIA

La pensione di vecchiaia in cumulo costituisce una sola pensione. Il diritto si matura sulla base dei requisiti di età anagrafica, in concorrenza con 20 anni di anzianità contributiva (a qualsiasi titolo versata/accreditata). Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022, il requisito anagrafico è 67 anni.

Per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 o che hanno optato per il sistema contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 23, della legge 335/1995 in tutte le gestioni in cui posseggono anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184), il diritto si matura sulla base dei requisiti di età anagrafica indicati di seguito, in concorrenza con 20 anni di anzianità contributiva (a qualsiasi titolo versata/accreditata) e importo soglia pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022, il requisito anagrafico è 67 anni o 71 anni.

I valori fino al 31 dicembre 2020 sono adeguati alla speranza di vita, quelli successivi dal 1° gennaio 2021 non sono definitivi.

Per quanto riguarda la misura, la liquidazione del trattamento pro quota da parte di tutti gli Enti coinvolti nella procedura di cumulo avverrà soltanto quando, in base a ciascun ordinamento, verranno raggiunti i requisiti anagrafici e contributivi più elevati previsti. Ciascun Ente interessato determina il trattamento pro quota secondo le proprie regole di calcolo.

La pensione di vecchiaia in cumulo decorre dal giorno successivo alla cessazione dal servizio, con decorrenza anche inframensile.

PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO

Il diritto alla pensione anticipata in cumulo di cui alla legge 228/2012 e s.m.i si matura in presenza dei seguenti requisiti contributivi: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026, 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne.

Per tutto il 31 dicembre 2020 i requisiti sono adeguati alla speranza di vita, poi presunti. La prestazione è sospesa dagli adeguamenti della speranza di vita a tutto il 31 dicembre 2026.

La decorrenza della prestazione è oggetto di un meccanismo di differimento (cd. finestra) in misura pari a tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi.

Il diritto alla pensione anticipata in cumulo di cui al decreto legislativo 184/1997 si matura in presenza dei seguenti requisiti contributivi:

  • dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026, 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne. Per tutto il 31 dicembre 2020 i requisiti sono adeguati alla speranza di vita, poi presunti. La prestazione è sospesa dagli adeguamenti della speranza di vita a tutto il 31 dicembre 2026. La decorrenza della prestazione è oggetto di un meccanismo di differimento (cd. finestra) in misura pari a tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi.

Oppure:

  • al compimento dell’età anagrafica, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022, di 64 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale, annualmente rivalutato.

I valori fino al 31 dicembre 2020 sono adeguati alla speranza di vita, quelli successivi dal 1° gennaio 2021 non sono definitivi. Operano gli incrementi alla speranza di vita.

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

La pensione decorre dal giorno successivo alla cessazione dal servizio con diritto alla pensione, con decorrenza anche inframensile.

LA PENSIONE DI INABILITÀ IN CUMULO

La facoltà di cumulo può essere esercitata per conseguire i trattamenti di inabilità anche se il soggetto è già in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate.

Il diritto alla pensione di inabilità in cumulo viene conseguito in base ai requisiti contributivi e sanitari, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurativa nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

PENSIONE AI SUPERSTITI IN CUMULO

Il diritto alla pensione indiretta, nel caso di cumulo, si consegue in base ai requisiti di assicurazione e contribuzione della forma assicurativa nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso; sono anche fatti salvi ulteriori requisiti, se previsti.

La gestione che istruisce la domanda deve accertare se il richiedente o i richiedenti la pensione ai superstiti con il cumulo dei periodi assicurativi rientrino tra i soggetti aventi titolo alla stessa e se, considerando tutti i periodi di contribuzione non coincidenti, il de cuius abbia complessivamente maturato almeno cinque anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno tre anni nel quinquennio precedente la data del decesso ovvero 15 anni di assicurazione e di contribuzione complessivamente versati.

Alla pensione indiretta ai superstiti in cumulo si applicano le percentuali di cumulabilità con i redditi del beneficiario di cui all’articolo 1, comma 41, della legge 335/1995.

Calcolo della pensione

Sistema retributivo

Per gli iscritti che possono far valere, alla data del 31 dicembre 1995, 18 anni interi di contribuzione, l’importo della pensione è determinato dalla somma:

  • della quota A di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993 e calcolata sulla base della retribuzione “fissa” dell’ultimo giorno di servizio;
  • della quota B di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993 alla data di cessazione dal rapporto di impiego e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. La base pensionabile di tale quota è costituita dalla media delle retribuzioni annue pensionabili percepite nel periodo di riferimento;
  • della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, calcolata secondo il sistema contributivo.

Sistema misto

Per gli iscritti che non possono far valere, alla data del 31 dicembre 1995, 18 anni interi di contribuzione, l’importo della pensione è determinato dalla somma:

  • della quota A di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993 e calcolata sulla base della retribuzione “fissa” dell’ultimo giorno di servizio;
  • della quota B di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995. La base pensionabile di tale quota è costituita dalla media delle retribuzioni annue pensionabili percepite nel periodo di riferimento;
  • della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1996 alla data di cessazione, calcolata secondo il sistema contributivo.

Sistema contributivo

Si applica a coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o che optino per tale sistema (art 1, comma 23, legge 335/1995).

Contribuzione utile a pensione

L’anzianità contributiva degli iscritti al Fondo è espressa in anni, mesi e giorni.

I periodi utili per la pensione sono:

  • i periodi di iscrizione al Fondo dalla data di assunzione fino alla data di cessazione;
  • il periodo di servizio militare;
  • i periodi prestati presso le amministrazioni dello Stato e presso gli enti locali riunibili o ricongiungibili sulla base delle disposizioni di legge;
  • tutti i periodi valutabili per gli iscritti all’AGO (contribuzione volontaria, figurativa, da riscatto e da ricongiunzione).

Ricorsi

Per il Fondo di Quiescenza Poste non è previsto il Comitato per i ricorsi amministrativi.
Avverso i provvedimenti è ammesso il ricorso alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti regionale competente per territorio.
 
 

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