Il Fondo
Quiescenza
Poste, per effetto
della soppressione del Fondo ex IPOST, a decorrere dal 31 maggio
2010 è gestito dall’INPS.
I soggetti iscritti al Fondo sono i dipendenti delle Poste
Italiane SpA e delle società collegate.
Prestazioni previste+
Agli iscritti al Fondo spettano le
seguenti prestazioni:
-
pensione di vecchiaia;
-
pensione anticipata;
-
pensione di inabilità assoluta e permanente;
- pensione di inidoneità;
-
pensione ai superstiti.
Pensione
di vecchiaia
È una prestazione economica erogata in
favore dei lavoratori iscritti al Fondo che hanno raggiunto l’età
stabilita dalla legge e perfezionato l’anzianità contributiva e
assicurativa richiesta.
Soggetti in possesso di
anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
A decorrere dal 1° gennaio 2012, il
diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in
presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, costituita
da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.
Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti anagrafici:
LAVORATRICI
Decorrenza |
Età
anagrafica |
dal 1° gennaio 2012 al 31
dicembre 2012 |
62 anni |
dal 1° gennaio 2013 al 31
dicembre 2013 |
62 anni e 3 mesi |
dal 1° gennaio 2014 al 31
dicembre 2015 |
63 anni e 9 mesi |
dal 1° gennaio 2016 al 31
dicembre 2017 |
65 anni e 7 mesi |
dal 1° gennaio 2018 al 31
dicembre 2018 |
66 anni e 7 mesi |
dal 1° gennaio 2019 al 31
dicembre 2022 (*) |
67 anni |
(*) I valori fino al 31 dicembre 2020
sono adeguati alla speranza di vita, quelli successivi al 1° gennaio
2021 non sono definitivi.
LAVORATORI
Decorrenza |
Età
anagrafica |
dal 1° gennaio 2012 al 31
dicembre 2012 |
66 anni |
dal 1° gennaio 2013 al 31
dicembre 2015 |
66 anni e 3 mesi |
dal 1° gennaio 2016 al 31
dicembre 2018 |
66 anni e 7 mesi |
dal 1° gennaio 2019 al 31
dicembre 2022 (*) |
67 anni |
(*) I valori fino al 31 dicembre 2020
sono adeguati alla speranza di vita, quelli successivi al 1° gennaio
2021 non sono definitivi.
Soggetti con primo accredito
contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996
Dal 1° gennaio 2012, i soggetti
(lavoratori/lavoratrici) con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto
alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti
condizioni:
- maturazione degli stessi requisiti
anagrafici e contributivi previsti per i soggetti in possesso di
anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, a condizione che
l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte
l'importo dell'assegno sociale annualmente rivalutato (cd. importo
soglia);
- 70 anni di età e 5 anni di
contribuzione “effettiva”, a prescindere dall’importo della
pensione. Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si
precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata
(obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella
accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Dal 1° gennaio 2013
il requisito anagrafico di 70 anni è così adeguato:
Decorrenza |
Età
anagrafica |
dal 1° gennaio 2012 al
31 dicembre 2012 |
70 anni |
dal 1° gennaio 2013 al
31 dicembre 2015 |
70 anni e 3 mesi |
dal 1° gennaio 2016 al
31 dicembre 2018 |
70 anni e 7 mesi |
dal 1° gennaio 2019 al
31 dicembre 2022 (*) |
71 anni |
(*) I valori fino al 31 dicembre 2020
sono adeguati alla speranza di vita, quelli successivi al 1° gennaio
2021 non sono definitivi.
La pensione di vecchiaia decorre dal
giorno successivo alla cessazione dal servizio, con decorrenza anche
inframensile.
Pensione
anticipata
Dal 1° gennaio 2012 la pensione
di anzianità è sostituita dalla pensione anticipata.
Il diritto alla pensione anticipata si consegue se in possesso delle
seguenti anzianità contributive:
ANZIANITÀ CONTRIBUTIVE PER
DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA, A PRESCINDERE DALL’ETÀ
ANAGRAFICA E DAL POSSESSO O MENO DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31
DICEMBRE 1995
Decorrenza |
Uomini |
Donne |
dal 1° gennaio 2012 al 31
dicembre 2012 |
42 anni e 1 mese |
41 anni e 1 mese |
dal 1° gennaio 2013 al 31
dicembre 2013 |
42 anni e 5 mesi |
41 anni e 5 mesi |
dal 1° gennaio 2014 al 31
dicembre 2015 |
42 anni e 6 mesi |
41 anni e 6 mesi |
dal 1° gennaio 2016 al 31
dicembre 2018 (*) |
42 anni e 10 mesi |
41 anni e 10 mesi |
dal 1° gennaio 2019 al 31
dicembre 2026 (**) |
42 anni e 10 mesi |
41 anni e 10 mesi |
(*) Per tutto il 31 dicembre 2018 i
requisiti sono adeguati alla speranza di vita.
(**) La prestazione è sospesa dagli
adeguamenti della speranza di vita per tutto il 31 dicembre 2026. La
decorrenza della prestazione è oggetto di un meccanismo di differimento
(cd. finestra) in misura pari a tre mesi dalla data di maturazione dei
requisiti contributivi.
La pensione decorre dal giorno
successivo all’apertura della “finestra”, con decorrenza anche
inframensile. Il requisito contributivo richiesto per la pensione
anticipata può essere perfezionato, su domanda, anche cumulando, ai
sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tutti e per intero i periodi
assicurativi versati o accreditati verso due o più forme di
assicurazione obbligatoria gestite dall’INPS (cd. cumulo interno),
decorsi tre mesi dal perfezionamento dei predetti requisiti contributi.
Per la pensione anticipata in cumulo, la decorrenza è, in ogni caso, dal
primo giorno del mese successivo all’apertura della cosiddetta finestra.
Soggetti con primo accredito
contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996
I soggetti per i quali il primo
accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il
diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti
condizioni:
- maturazione dei requisiti
contributivi sopra riportati, indipendentemente dall’età anagrafica;
- al compimento dell’età anagrafica
indicata sotto, a condizione che risultino versati e accreditati
almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l'ammontare
mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore a
un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale annualmente rivalutato.
Ai fini del computo dei 20 anni di
contribuzione “effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente
versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella
accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Operano gli incrementi alla speranza di
vita.
Decorrenza |
Età
anagrafica |
dal 1° gennaio 2012 al 31
dicembre 2012 |
63 anni |
dal 1° gennaio 2013 al 31
dicembre 2015 |
63 anni e 3 mesi |
dal 1° gennaio 2016 al 31
dicembre 2018 |
63 anni e 7 mesi |
dal 1° gennaio 2019 al 31
dicembre 2022 (*) |
64 anni |
(*) I valori fino al 31 dicembre 2020
sono adeguati alla speranza di vita, quelli successivi al 1° gennaio
2021 non sono definitivi.
La pensione anticipata decorre dal
giorno successivo alla cessazione dal servizio con diritto alla
pensione, con decorrenza anche inframensile.
PENSIONE ANTICIPATA “OPZIONE DONNA”
(articolo 16 del decreto-legge
4/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)
Dal 1° gennaio 2019 le
lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre
2018, un’anzianità contributiva minima di
35 anni (non arrotondata) o un’età
anagrafica minima di 58 anni, se lavoratrici
dipendenti, possono accedere alla pensione anticipata, secondo le regole
di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 180, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti (cd. finestra).
PENSIONE ANTICIPATA “QUOTA 100”
La pensione anticipata “Quota 100” è una
prestazione economica erogata a domanda, riferita a
lavoratori/lavoratrici che perfezionano, nel triennio 2019-2021,
i seguenti requisiti per il pensionamento:
- un’età anagrafica non inferiore a
62 anni (al requisito anagrafico non si applicano
gli incrementi alla speranza di vita);
- un’anzianità contributiva non
inferiore a 38 anni. La gestione a carico della
quale è liquidato il trattamento pensionistico tiene conto, per
determinare l’anzianità contributiva, delle regole del proprio
ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda di
pensione.
Il requisito contributivo richiesto per
la pensione Quota 100 può essere perfezionato, su domanda, anche
cumulando, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o
accreditati verso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite
dall’INPS (cd. cumulo interno).
Sono previste decorrenze differenziate
in relazione alla tipologia di lavoro. Per i lavoratori/lavoratrici
iscritti al Fondo di
Quiescenza Poste, la pensione Quota 100 decorre trascorsi tre
mesi dalla maturazione dei suddetti requisiti (62+38) – cd. finestra-,
con decorrenza anche inframensile.
Per la pensione anticipata Quota
100 in cumulo, la decorrenza è, in ogni caso, dal primo giorno
del mese successivo alla apertura della finestra.
PENSIONE
DI INABILITÀ
La pensione di inabilità è estesa agli
iscritti al Fondo di
Quiescenza Poste dall’articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto
1995, n. 335. Gli iscritti al Fondo hanno la possibilità di ottenere la
pensione di inabilità con la normativa prevista per la Gestione
Dipendenti Pubblici.
Il diritto alla pensione di inabilita`
spetta alle seguenti condizioni:
- possesso di un'anzianità
contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio
precedente la decorrenza del trattamento pensionistico;
- risoluzione del rapporto di lavoro
per infermità non dipendente da causa di servizio;
- riconoscimento dello stato di
assoluta e permanente impossibilita` a svolgere qualsiasi attività
lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa di
servizio dalla competente Commissione medica (CMV).
La pensione decorre dal giorno
successivo alla dispensa dal servizio, se la domanda è presentata dal
dipendente in costanza di attività lavorativa; dal 1° del mese
successivo a quello della presentazione della domanda, se presentata
successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
PENSIONE
DI INIDONEITÀ
La pensione di inidoneità spetta
all’iscritto al Fondo che possa far valere 15 anni di anzianità
contributiva (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) e che sia
riconosciuto inidoneo assolutamente e permanentemente a
svolgere tutte le mansioni del livello professionale di appartenenza
ovvero sia riconosciuto
inabile a proficuo lavoro dalla competente Commissione medica.
Agli iscritti al Fondo non spetta
l’assegno ordinario di invalidità che, per legge, compete esclusivamente
agli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità,
la vecchiaia e di superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi.
La pensione decorre dal giorno
successivo alla dispensa dal servizio.
PENSIONE
AI SUPERSTITI
Dal 17 agosto 1995 la disciplina della
pensione ai superstiti prevista nell’Assicurazione Generale Obbligatoria
è applicata anche sulle pensioni a carico del Fondo.
La pensione ai superstiti decorre dal
primo giorno del mese successivo al decesso del
dante causa .
PENSIONE
PRIVILEGIATA
Per gli iscritti al Fondo tale istituto
è stato abrogato dall’art. 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Prestazioni pensionistiche in cumulo
Il cumulo è un istituto giuridico
introdotto nell’ordinamento previdenziale dalla legge 228/2012, che
consente agli iscritti presso due o più forme pensionistiche di
cumulare i periodi assicurativi non coincidenti
ai fini del conseguimento di un’unica pensione.
Il cumulo dei periodi assicurativi si
differenzia dalla ricongiunzione ai sensi della legge
29/1979 e 45/1990 in quanto l’istituto della ricongiunzione è oneroso e
comporta il trasferimento di contribuzione verso un solo Ente di
previdenza, mentre rispetto alla totalizzazione, si
differenzia sia per requisiti pensionistici che per modalità di
liquidazione dei trattamenti, pur avendo in comune la gratuità e la
permanenza dei periodi contributivi presso ciascun Ente.
La legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha
introdotto tre novità rispetto alla precedente
disciplina:
- ha incluso nel meccanismo del
cumulo anche gli Enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30
giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse di previdenza
dei professionisti);
- ha previsto il cumulo anche per il
conseguimento della pensione anticipata di cui al decreto-legge
201/2011 (legge 214/2011);
- ha previsto che la facoltà di
cumulo possa essere esercitata anche dai soggetti già in possesso,
presso una delle gestioni interessate, dei requisiti per il diritto
autonomo al trattamento pensionistico di vecchiaia.
Per l’esercizio della facoltà di cumulo
è necessario che:
- i periodi assicurativi non siano
coincidenti;
- il richiedente non sia già titolare
di un trattamento pensionistico;
- il cumulo riguardi tutti e per
intero i periodi presenti presso ciascun Ente.
La domanda di pensione in regime di
cumulo va presentata all’Ente previdenziale di ultima iscrizione. Se il
soggetto interessato al cumulo risulta, da ultimo, iscritto a più forme
assicurative, ha la facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la
domanda.
Le pensioni a carico del Fondo sono
assoggettate al regime di cumulo con i redditi da lavoro dipendente e
autonomo al pari delle pensioni a carico dell'Assicurazione Generale
Obbligatoria (AGO).
PENSIONE
DI VECCHIAIA
La pensione di vecchiaia in cumulo
costituisce una sola pensione. Il diritto si matura sulla base dei
requisiti di età anagrafica, in concorrenza con 20 anni di
anzianità contributiva (a qualsiasi titolo
versata/accreditata). Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022, il
requisito anagrafico è 67 anni.
Per i soggetti con riferimento ai quali
il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 o che hanno
optato per il sistema contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 23, della
legge 335/1995 in tutte le gestioni in cui posseggono anzianità
contributiva al 31 dicembre 1995 (decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184), il diritto si matura sulla base dei requisiti di età anagrafica
indicati di seguito, in concorrenza con 20 anni di anzianità
contributiva (a qualsiasi titolo versata/accreditata) e importo soglia
pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. Dal 1° gennaio 2019 al
31 dicembre 2022, il requisito anagrafico è 67 anni o 71 anni.
I valori fino al 31 dicembre 2020 sono
adeguati alla speranza di vita, quelli successivi dal 1° gennaio 2021
non sono definitivi.
Per quanto riguarda la misura, la
liquidazione del trattamento pro quota da parte di tutti gli Enti
coinvolti nella procedura di cumulo avverrà soltanto quando, in base a
ciascun ordinamento, verranno raggiunti i requisiti anagrafici e
contributivi più elevati previsti. Ciascun Ente interessato determina il
trattamento pro quota secondo le proprie regole di calcolo.
La pensione di vecchiaia in cumulo
decorre dal giorno successivo alla cessazione dal servizio, con
decorrenza anche inframensile.
PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO
Il diritto alla pensione
anticipata in cumulo di cui alla legge 228/2012
e s.m.i si matura in presenza dei seguenti requisiti
contributivi: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026, 42 anni
e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne.
Per tutto il 31 dicembre 2020 i
requisiti sono adeguati alla speranza di vita, poi presunti. La
prestazione è sospesa dagli adeguamenti della speranza di vita a tutto
il 31 dicembre 2026.
La decorrenza della prestazione è
oggetto di un meccanismo di differimento (cd. finestra) in misura pari a
tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi.
Il diritto alla pensione
anticipata in cumulo di cui al decreto legislativo
184/1997 si matura in presenza dei seguenti requisiti
contributivi:
- dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre
2026, 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le
donne. Per tutto il 31 dicembre 2020 i requisiti sono adeguati alla
speranza di vita, poi presunti. La prestazione è sospesa dagli
adeguamenti della speranza di vita a tutto il 31 dicembre 2026. La
decorrenza della prestazione è oggetto di un meccanismo di
differimento (cd. finestra) in misura pari a tre mesi dalla data di
maturazione dei requisiti contributivi.
Oppure:
- al compimento dell’età anagrafica,
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022, di 64 anni, a condizione
che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione
“effettiva” e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione
risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari a
2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale, annualmente
rivalutato.
I valori fino al 31 dicembre 2020 sono
adeguati alla speranza di vita, quelli successivi dal 1° gennaio 2021
non sono definitivi. Operano gli incrementi alla speranza di vita.
Ai fini del computo dei 20 anni di
contribuzione “effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente
versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella
accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
La pensione decorre dal giorno
successivo alla cessazione dal servizio con diritto alla pensione, con
decorrenza anche inframensile.
LA PENSIONE DI INABILITÀ IN CUMULO
La facoltà di cumulo può essere
esercitata per conseguire i trattamenti di inabilità anche se il
soggetto è già in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al
trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate.
Il diritto alla pensione di inabilità in
cumulo viene conseguito in base ai requisiti contributivi e
sanitari, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma
assicurativa nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento
del verificarsi dello stato inabilitante.
PENSIONE AI SUPERSTITI IN CUMULO
Il diritto alla pensione indiretta, nel
caso di cumulo, si consegue in base ai requisiti di
assicurazione e contribuzione della forma assicurativa nella
quale il
dante causa era iscritto al momento del decesso; sono anche fatti
salvi ulteriori requisiti, se previsti.
La gestione che istruisce la domanda
deve accertare se il richiedente o i richiedenti la pensione ai
superstiti con il cumulo dei periodi assicurativi rientrino tra i
soggetti aventi titolo alla stessa e se, considerando tutti i periodi di
contribuzione non coincidenti, il de cuius abbia
complessivamente maturato almeno cinque anni di assicurazione e
contribuzione, di cui almeno tre anni nel quinquennio precedente la data
del decesso ovvero 15 anni di assicurazione e di contribuzione
complessivamente versati.
Alla pensione indiretta ai superstiti in
cumulo si applicano le percentuali di cumulabilità con i redditi del
beneficiario di cui all’articolo 1, comma 41, della legge 335/1995.
Calcolo della pensione
Sistema retributivo
Per gli iscritti che possono far
valere, alla data del 31 dicembre 1995, 18 anni interi di
contribuzione, l’importo della pensione è determinato dalla somma:
- della quota A
di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite
anteriormente al 1° gennaio 1993 e calcolata sulla base della
retribuzione “fissa” dell’ultimo giorno di servizio;
- della quota B
di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1°
gennaio 1993 alla data di cessazione dal rapporto di impiego e
comunque non oltre il 31 dicembre 2011. La base pensionabile di
tale quota è costituita dalla media delle retribuzioni annue
pensionabili percepite nel periodo di riferimento;
- della quota di pensione
corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1°
gennaio 2012, calcolata secondo il sistema contributivo.
Sistema misto
Per gli iscritti che non possono far
valere, alla data del 31 dicembre 1995, 18 anni interi di
contribuzione, l’importo della pensione è determinato dalla somma:
- della quota A
di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite
anteriormente al 1° gennaio 1993 e calcolata sulla base della
retribuzione “fissa” dell’ultimo giorno di servizio;
- della quota B
di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1°
gennaio 1993 al 31 dicembre 1995. La base pensionabile di tale
quota è costituita dalla media delle retribuzioni annue
pensionabili percepite nel periodo di riferimento;
- della quota di pensione
corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1°
gennaio 1996 alla data di cessazione, calcolata secondo il
sistema contributivo.
Sistema contributivo
Si applica a coloro che sono privi
di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o che optino per tale
sistema (art 1, comma 23, legge 335/1995).
Contribuzione utile a pensione
L’anzianità contributiva degli iscritti
al Fondo è espressa in anni, mesi e giorni.
I periodi utili per la
pensione sono:
- i periodi di iscrizione al
Fondo dalla data di assunzione fino alla data di cessazione;
- il periodo di servizio
militare;
- i periodi prestati presso le
amministrazioni dello Stato e presso gli enti locali riunibili o
ricongiungibili sulla base delle disposizioni di legge;
- tutti i periodi valutabili per
gli iscritti all’AGO (contribuzione volontaria, figurativa, da
riscatto e da ricongiunzione).
Ricorsi
Per il Fondo di
Quiescenza Poste non è previsto il Comitato per i ricorsi
amministrativi.
Avverso i provvedimenti è ammesso il ricorso alla sezione
giurisdizionale della Corte dei Conti regionale competente per
territorio.
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