PREMESSA
Il presente Vademecum illustra a tutti i lavoratori gli adempimenti da
porre in essere in caso di assenze per malattia.
Il documento ha finalità divulgative e informative.
Su un piano generale, si segnala che il lavoratore assente per malattia
ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e al relativo
trattamento economico per i periodi previsti dall’art. 40 del CCNL ed è
tenuto a porre in essere una serie di adempimenti che costituiscono
l’oggetto specifico del presente Vademecum.
Art. 40 CCNL 11 luglio 2003
ASSENZE PER MALATTIE
TRATTAMENTO
I.
Il
lavoratore non in prova, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto ed alla corresponsione dell’intera retribuzione
fissa per un periodo di mesi dodici. I periodi di malattia che
intervengano con intervalli inferiori a trenta giorni si sommano ai fini
della maturazione del predetto periodo di dodici mesi. Nel computo del
periodo di dodici mesi non si tiene conto delle assenze dovute a
patologie di particolare gravità quali la malattia oncologica, la
sclerosi multipla, la distrofia muscolare e la sindrome da
immunodeficienza acquisita. Potranno inoltre essere valutate ulteriori
ipotesi di patologie di particolare gravità. In tali casi la
retribuzione e la conservazione del posto spettano loro fino al limite
massimo di ventiquattro mesi, salvo quanto previsto al successivo comma.
II.
Il diritto alla conservazione del posto cessa quando il lavoratore,
anche per effetto di una pluralità di episodi morbosi e
indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli, raggiunga il
limite di ventiquattro mesi di assenza entro l’arco massimo di
quarantotto mesi consecutivi. I termini si computano dal primo giorno
del primo periodo di assenza per malattia. Durante il predetto periodo
di conservazione del posto di lavoro, al lavoratore verrà corrisposto un
importo pari all’intera retribuzione fissa per un periodo complessivo di
18 mesi.
III.
Superati i periodi previsti dai precedenti commi al lavoratore che ne
faccia richiesta, perdurando lo stato di malattia, verrà concesso un
periodo di aspettativa della durata massima di 12 mesi, senza decorrenza
dell’anzianità e senza corresponsione della retribuzione
IV.
Trascorsi i periodi di assenza previsti dai precedenti commi, la Società
potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo
al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso.
V.
L’assenza per malattia deve essere comunicata alla Società
immediatamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno
stesso in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di
tale assenza, salva l’ipotesi di comprovato impedimento.
VI.
Il lavoratore è tenuto ad inviare il relativo certificato medico di
giustificazione entro due giorni dall’inizio della malattia o della
eventuale prosecuzione della stessa. Nel computo del predetto termine
non si considerano i giorni festivi.
VII.
La Società ha diritto di disporre visite mediche di controllo dello
stato di malattia ai sensi dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n.
300 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia. Qualora il
lavoratore durante l’assenza debba, per particolari motivi, risiedere
in luogo diverso da quello reso noto alla Società, ne dovrà dare
preventiva comunicazione scritta, precisando l’indirizzo di temporanea
reperibilità.
VIII.
Il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di
assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di
lavoro, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10
alle 12 e dalle ore 17 alle 19. Il lavoratore, che durante tali fasce
orarie debba assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o
accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, è tenuto a
darne preventiva comunicazione alla Società.
IX.
Il constatato mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi
sopra indicati comporta la perdita del trattamento di malattia, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, ed è sanzionabile con
l’applicazione di provvedimento disciplinare.
X.
La fruizione delle cure termali avviene nel rispetto della vigente
normativa di legge e, comunque, durante il periodo di riposo per ferie.
QUELLO CHE
si deve
SAPERE
Qual è il primo adempimento che il lavoratore deve porre in essere in
caso di malattia?
Il giorno stesso in cui interviene la malattia ed entro l’orario di
inizio della giornata lavorativa della struttura di appartenenza, il
lavoratore deve avvertire il datore di lavoro ed è inoltre tenuto a
comunicare il domicilio ove risiede se diverso da quello noto al datore
di lavoro.
Quali ulteriori adempimenti il lavoratore deve porre in essere per
giustificare lo stato di malattia?
Entro due giorni dall’inizio della malattia o dell’eventuale
prosecuzione, il lavoratore deve inviare alla sua struttura di
appartenenza il certificato medico che reca la durata del periodo di
malattia (prognosi).
Ai fini dell’invio della certificazione fa fede la data di spedizione
con raccomandata A/R. Il certificato può essere anticipato via fax e
consegnato personalmente dal lavoratore al rientro in servizio.
Cosa accade nel caso in cui il termine per l’invio del certificato
medico coincide con un giorno festivo?
In tale ipotesi la comunicazione deve essere fornita al datore di lavoro
il primo giorno lavorativo successivo alla festività.
Per i lavoratori turnisti chiamati a lavorare in giorno festivo,
rimangono fermi sia l’obbligo di comunicazione che il termine di invio
del certificato medico. Si ricorda che il sabato non è giorno festivo.
Quali sono i requisiti sostanziali che deve contenere la certificazione
giustificativa della malattia?
Nella certificazione non è indicata la diagnosi, salvo che il lavoratore
non debba comunicare al datore di lavoro il tipo di patologia per
specifiche esigenze (per es. ai fini dell’accertamento della sussistenza
di una delle patologie di particolare gravità indicate nel disposto
contrattuale).
La documentazione prodotta dal lavoratore deve contenere le seguenti
indicazioni:
ü
intestazione
ü
nominativo del lavoratore
ü
data
ü
firma
leggibile del medico
ü
prognosi espressa in giorni
ü
diagnosi nei casi in cui il lavoratore voglia certificare l’esistenza di
una patologia di particolare gravità
ü
abituale domicilio ed eventuale diverso temporaneo recapito.
Quali sono le conseguenze del mancato invio o del ritardo nell’invio la
certificazione medica?
Nell’ipotesi di mancato invio, il lavoratore sarà considerato assente
ingiustificato. Nell’ipotesi di ritardo, il lavoratore perde il
trattamento economico di malattia per i giorni successivi ai due giorni
che ha a disposizione per l’invio del certificato.
Quali comportamenti occorre porre in essere nel caso in cui la malattia
insorga durante una trasferta?
Il lavoratore deve avvertire immediatamente la struttura presso la quale
presta servizio in missione. Se non è in grado di rientrare entro 2
giorni presso la propria residenza per recarsi dal proprio medico di
fiducia e non ritiene di doversi rivolgere a proprie spese ad un medico
privato, può:
ü
chiedere l’intervento della guardia medica
ü
rivolgersi a qualsiasi “medico di famiglia” del Servizio Sanitario
Nazionale.
In questi casi può
essere richiesto alla ASL di appartenenza il rimborso delle spese
eventualmente sostenute per il rilascio del certificato di malattia.
Con
quali modalità deve essere inviato il certificato medico in caso di
malattia in trasferta?
L’invio del certificato dovrà avvenire sempre entro 2 giorni lavorativi
secondo le consuete modalità.
Occorre però distinguere a seconda che il lavoratore ammalato interrompa
o meno la trasferta:
nel primo caso, il certificato medico verrà inviato alla struttura ove
presta servizio in trasferta, specificando il domicilio ove risiede
temporaneamente; se invece il lavoratore rientra nella propria
residenza, dopo aver ovviamente avvertito la struttura presso la quale
era stato inviato in trasferta, trasmetterà il certificato medico alla
sua abituale sede di servizio.
Nel secondo caso (il lavoratore non interrompe la trasferta), se durante
la malattia il lavoratore rimane nella località ove è stato inviato in
trasferta, ha diritto, oltre al trattamento di malattia, anche al
trattamento di trasferta.
...e se la malattia insorge all’estero?
In tale caso, il lavoratore deve:
ü
avvertire immediatamente il datore di lavoro con il mezzo più rapido;
ü
inviare, entro cinque giorni dalla data di inizio della malattia, alla
locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana, il certificato
medico riportante la prognosi ai fini dell’apposizione del timbro di
legalità per l’attestazione della sua validità come certificato;
ü
inviare contemporaneamente al datore di lavoro il certificato medico che
riporti le sue generalità, la data di inizio e quella di fine della
malattia.
Quali sono gli accertamenti che il datore di lavoro può disporre sul
lavoratore in malattia?
Il datore di lavoro,
ricevuta la comunicazione dell’assenza da parte del lavoratore ammalato
e senza che sia necessario attendere l’invio della certificazione, potrà
disporre, nell’ambito delle fasce orarie di reperibilità, visite mediche
di controllo finalizzate all’accertamento dello stato di malattia.
Quali sono le
fasce orarie di reperibilità?
L’obbligo di reperibilità del lavoratore, presso l’ultimo domicilio
ufficialmente dichiarato al datore di lavoro, sussiste nelle fasce
orarie 10.00-12.00 e 17.00-19.00 sia nei giorni feriali che nei giorni
festivi inclusi nel periodo di malattia certificato.
Può il lavoratore assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce
orarie di reperibilità?
No, fatta eccezione per motivi sanitari o di cura o di carattere
eccezionale, tali da determinare un adempimento indifferibile non
effettuabile in orario diverso da quello di reperibilità.
Ove ricorrano tali circostanze, il lavoratore deve dare comunicazione
dell’assenza dal domicilio al datore di lavoro prima dell’inizio della
fascia di reperibilità, secondo le stesse modalità previste per la
comunicazione della malattia e fornire la documentazione necessaria a
giustificare l’allontanamento dalla propria abitazione.
Cosa succede se
il lavoratore è assente alla visita di controllo?
L’assenza alla visita di controllo comporta la perdita del trattamento
di malattia. La perdita del trattamento si determina dall’inizio della
malattia fino ad un massimo di dieci giorni.
Cosa succede in caso di più visite di controllo?
Se il lavoratore risulta assente ed ha già in precedenza ricevuto una
visita fiscale per la stessa malattia alla quale è risultato presente,
la trattenuta economica avrà decorrenza, sempre entro il massimo di
dieci giorni, dalla data della prima visita.
Se invece il lavoratore risulta assente a due visite di controllo, oltre
alla trattenuta economica in misura intera per i primi dieci giorni,
viene operata una trattenuta nella misura del 50% per tutta la durata
della malattia ovvero fino all’eventuale successiva terza visita che ne
attesti la presenza.
Nel caso infine di
assenza a tre visite di controllo, viene operata una trattenuta
dell’intero trattamento a decorrere dalla data dell’ultima visita.
L’inosservanza degli obblighi in materia di malattia può comportare
l’adozione di provvedimenti disciplinari?
Si, in tutti i casi
in cui il lavoratore non osservi gli obblighi cui è tenuto secondo le
previsioni del CCNL.
Certificazioni mediche che non attestano lo stato di malattia, ma
esprimono giudizi di incompatibilità con l’attività svolta, possono
produrre effetti sul rapporto di lavoro?
No. Le uniche certificazioni idonee a produrre effetti sul rapporto di
lavoro possono essere rilasciate esclusivamente dagli organi sanitari
competenti per legge.
Il lavoratore, in particolari circostanze, può attivarsi per verificare
la compatibilità del suo stato di salute con le mansioni svolte?
Sì, il lavoratore può richiedere, per il tramite della sua struttura di
appartenenza, di essere sottoposto a visita presso il medico competente
legittimato a stabilire eventuali correlazioni tra patologie e mansioni
svolte.
Quali sono i possibili esiti e i relativi effetti della visita richiesta
al medico competente?
All’esito della
visita il medico competente formula le prescritte valutazioni riferite
alla compatibilità delle mansioni.
Il datore di lavoro
adotta i conseguenti provvedimenti organizzativi.
L’impossibilità di
adibire il lavoratore a mansioni diverse determina la risoluzione del
rapporto di lavoro. |