LA TRASFERTA
E LE SUE
REGOLE
Vademecum
Gennaio
2006
PREMESSA
Il
presente Vademecum ha finalità divulgative ed informative, è destinato a
tutti i
dipendenti di Poste Italiane SpA e delle Società del Gruppo cui si applica
il CCNL
11
.07.2003 e recepisce le previsioni e le indicazioni normative operanti in
Azienda.
La
TRASFERTA e le sue REGOLE
Quando il dipendente è considerato in trasferta?
Quando, per esigenze di servizio, è chiamato ad operare provvisoriamente
fuori
dalla località dove è ubicata la propria sede di lavoro; il personale di
livello A è considerato in trasferta quando opera fuori dalla propria sede
di lavoro, anche nell’ambito della stessa località.
Cosa
si intende per sede di lavoro, località, luogo di lavoro e dimora abituale?
La
sede di lavoro è la struttura immobiliare presso la quale il dipendente
abitualmente rende la prestazione lavorativa.
Con
il termine “località” e l'espressione “luogo di lavoro” si intende l'ambito
territoriale di un Comune.
Per
“dimora abituale” si intende la dimora effettivamente utilizzata, in modo
non occasionale, dal lavoratore.
Quale
trattamento spetta in caso di trasferta?
I
dipendenti inviati in trasferta hanno diritto:
-
al rimborso delle
spese di viaggio, vitto e alloggio documentate;
-
all’indennità di trasferta commisurata proporzionalmente all’assenza
dal
posto di lavoro purché tale assenza sia di durata pari o superiore alle
quattro ore, compreso il tempo trascorso in viaggio.
In
quali casi non spettano l’indennità di trasferta e il rimborso delle spese
di vitto?
Ai
dipendenti appartenenti ai livelli F,E,D,C e B non viene riconosciuta
l’indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di vitto per le
trasferte:
-
effettuate nella località di abituale dimora, ove questa sia diversa da
quella dell’abituale sede di lavoro;
-
effettuate in località distanti meno di dieci chilometri dalla sede di
lavoro o dalla dimora abituale.
Quali
sono i mezzi di trasporto utilizzabili in occasione di una trasferta?
-
Aereo:
è possibile utilizzare
il mezzo aereo per tratte superiori ai 400
Km, ricorrendo alle
agenzie di viaggio convenzionate con Poste Italiane
e
facendo inserire, all’atto della prenotazione dei biglietti nazionali e
internazionali, per i voli Alitalia il codice commerciale Azienda n° 081214,
per i voli Air One, il codice commerciale Azienda “POSTE”;
-
Treno:
è
possibile utilizzare il mezzo ferroviario, viaggiando in seconda classe,
anche con i treni Eurostar o Intercity; per i viaggi superiori a 400 km a
tratta è consentita la prima classe e l’uso delle cuccette (viaggi dalle ore
22:00 e le ore 08:00). Il dipendente dovrà comunicare il codice Azienda n°
001057 all’atto della prenotazione o dell’acquisto del biglietto;
-
Mezzi
pubblici:
può
essere autorizzato l’uso di altri mezzi pubblici di
linea, di superficie e marittimi;
-
Taxi:
l’utilizzo del taxi è previsto esclusivamente per spostamenti in
caso
di:
tragitti urbani ed extraurbani non adeguatamente serviti dagli altri
mezzi
pubblici; partenze o rientri in orari “scomodi”, orari inconciliabili, ecc.
È possibile utilizzare il
mezzo proprio?
Eccezionalmente,
per
esigenze di carattere funzionale e/o di motivi di convenienza economica,
può essere autorizzato l’uso del proprio mezzo di trasporto (con esclusione
dei veicoli a due ruote) e il noleggio di auto. L’utilizzo del mezzo proprio
è autorizzato solo per percorsi al di fuori dell’ambito del Comune della
sede di lavoro non superiori ai 500 km (a/r).
Come
si calcola la distanza?
La
distanza è misurata dalla sede di lavoro (struttura immobiliare nella quale
è
situato il posto di lavoro) o dall’abituale dimora, se quest’ultima si trova
in posizione intermedia (minore distanza) alla struttura immobiliare della
località
oggetto della trasferta.
La
distanza è rilevabile dall’Azienda con appositi strumenti di misurazione.
Quali
sono le spese di viaggio rimborsabili?
Vengono rimborsate:
-
le
spese di viaggio sostenute per l’utilizzo dei mezzi di trasporto previsti,
compresi i pedaggi autostradali;
-
i
biglietti riferiti all’itinerario sede di lavoro/località di trasferta e
viceversa;
-
i
biglietti urbani emessi nella località di trasferta per spostamenti
connessi al servizio.
L’uso
del mezzo proprio è rimborsato rapportando ogni chilometro percorso a un
quarto del costo di un litro di carburante alla data di partenza.
Il
noleggio è rimborsato solo se preventivamente autorizzato dal Responsabile
di
struttura per motivate esigenze di carattere funzionale o di contenimento
dei
costi.
Quali
documenti si devono presentare per ottenere il rimborso delle spese di
viaggio?
E
necessario esibire i biglietti o le ricevute in originale, compresi i
pedaggi autostradali.
Le
ricevute del taxi, per essere ammesse al rimborso, devono riportare
l’indicazione del percorso effettuato, che deve essere attinente e
riferibile all’incarico di servizio.
Quali
sono le spese di vitto rimborsabili?
Le
spese di vitto sono rimborsate limitatamente a due pasti giornalieri (pranzo
e cena), da consumare nelle ore rituali entro i limiti di 35,00 euro a
pasto.
Nel
caso in cui il dipendente maturi il diritto ai due pasti giornalieri ma ne
consumi
uno solo, per esigenze aziendali, il massimale previsto è elevato a 45,00
euro.
Quando l’attività lavorativa in trasferta si svolge in sedi di lavoro
servite da mense aziendali o da esercizi convenzionati, il dipendente deve
utilizzare dette strutture per la consumazione dei pasti meridiani.
Quando non si ha diritto al rimborso?
Non
sono rimborsabili i pasti consumati in località diverse da quella della
trasferta, ad eccezione di quelli consumati lungo l'itinerario, nei casi di
trasferte in cui il viaggio viene effettuato con l’auto aziendale, il mezzo
proprio o a noleggio, ovvero con il mezzo ferroviario.
Non è
rimborsabile il pranzo in caso di trasferta iniziata dopo le ore 13:00.
Non è
rimborsabile il pasto serale per il dipendente che, usando i normali mezzi
di trasporto, rientra nella propria abitazione entro le ore 21:00.
Non è
rimborsabile la spesa desumibile da ricevute fiscali rilasciate
cumulativamente per più persone.
Quali
documenti si devono presentare per ottenere il rimborso delle spese
sostenute per il vitto?
Danno titolo al rimborso gli scontrini fiscali, rilasciati da esercizi
commerciali abilitati ad attività di ristoro (bar/gastronomia, snack,
pizzeria, fast food), con esclusione di esercizi alimentari, pasticcerie,
supermercati.
Sono
ammesse a rimborso le singole ricevute fiscali che i ristoratori sono tenuti
a rilasciare, di volta in volta, secondo le norme vigenti in materia.
Quando e secondo quali modalità è consentito ricorrere al pernottamento in
albergo?
Il
pernottamento è previsto nel caso in cui il dipendente, usando i normali
mezzi
di trasporto, non possa far rientro in giornata nella propria abitazione. È
riferito, di norma, alla camera singola ed agli alberghi appositamente
convenzionati.
I
voucher sono forniti dalle Agenzie di viaggio, fatta eccezione per i casi di
indisponibilità di alberghi nella località di trasferta.
In
tal caso è consentito il pernottamento in alberghi diversi entro il limite
di spesa di 125,00 euro a notte.
Il
dipendente assumerà a proprio carico le eccedenze a tale limite, salvo casi
motivati ed autorizzati espressamente dal Responsabile di struttura.
Quali
sono le spese di pernottamento rimborsabili?
Sono
rimborsabili le spese documentate da ricevuta fiscale per il pernottamento
dove consentito, in alberghi non convenzionati entro i limiti stabiliti. Non
sono rimborsabili spese riferite a servizi diversi, quali frigobar, minibar,
telefono, colazione in camera, video, pay tv, stireria/lavanderia, cantina,
mance.
Quale
trattamento spetta al dipendente in uscita per servizio?
Al
dipendente impegnato fuori dalla sede di lavoro, ma nell’ambito della località
ove è ubicata la sede stessa (intero territorio comunale) sono rimborsabili
le
spese di viaggio debitamente documentate.
Ai
dipendenti che beneficiano del trattamento di cui all’art. 78, comma 1 del
CCNL, può essere riconosciuto il rimborso del vitto nei limiti dell’importo
di euro 4,00.
Per
le uscite di servizio in ambito comunale il dipendente deve privilegiare
l’utilizzo della autovettura di servizio, preventivamente autorizzata.
In
alternativa, se indisponibile detta autovettura, può utilizzare i mezzi
pubblici. Eccezionalmente, per esigenze funzionali ed economiche, si può
richiedere l’autorizzazione all’utilizzo dell’auto propria o del taxi.
Quale
trattamento è previsto in caso di trasferta all’estero?
La
trasferta all’estero deve essere sempre autorizzata dai Direttori delle
Divisioni\Direzioni centrali.
L'uso del proprio mezzo di trasporto è consentito unicamente per spostamenti
tra la sede di lavoro (struttura immobiliare nella quale è situato il posto
di lavoro) o dall'abituale dimora – nel caso in cui quest'ultima si trovi in
posizione intermedia – e l'aeroporto.
Le
spese di pernottamento e vitto, nei limiti della normalità, sono rimborsate
dietro presentazione dei documenti fiscalmente previsti dalle normative in
uso nei singoli paesi.
Le
valute estere negoziabili da Poste Italiane (sterlina, franco svizzero e
dollaro),
quelle non negoziabili e quelle non disponibili presso gli Uffici Postali,
saranno rimborsate dietro presentazione della distinta di cambio comprensive
delle
relative commissioni.
data di inizio della
trasferta, rilevabile dal sito www.uic.it,
ma la commissione sarà a carico del dipendente.
In quali casi particolari spetta l’indennità di trasferta??
L’indennità di trasferta spetta:
- ai
dipendenti, anche in aspettativa per malattia, chiamati per essere
sottoposti a visita medico-legale in località diversa da quella della sede
di lavoro;
- ai
dipendenti chiamati, nell’interesse dell’Azienda, in località diversa
da
quella della sede di lavoro, in veste di testimoni in procedimenti penali o
civili, per essere ascoltati su fatti relativi all’esercizio delle
proprie funzioni; in tali casi, dall’indennità di trasferta sarà detratta la
somma eventualmente liquidata dal l’Autorità Giudiziaria.
Cosa accade in caso di ferie?
Nel
caso di ferie chieste alla fine dell'incarico fuori sede, il viaggio di
ritorno verrà rimborsato ove non comporti oneri aggiuntivi per l’Azienda.
Durante le ferie l'indennità è in ogni caso interrotta e non sono
riconosciuti i rimborsi di vitto ed alloggio.
Qualora il dipendente in ferie venga richiamato in servizio per essere
inviato in trasferta, la durata della stessa, ai fini del relativo
trattamento, si computa dall’ora di partenza dal luogo in cui il dipendente
si trova in ferie, a quella di ritorno nello stesso luogo o nella sede di
lavoro..
Il dipendente al termine della trasferta avrà la facoltà di fruire le ferie
compatibilmente con le esigenze di servizio.
E in caso di infortunio?
Al dipendente colpito da infortunio e/o malattia nel luogo di trasferta è
corrisposta, indipendentemente dal trattamento di infortunio, l'indennità
di trasferta, fino a quando, a giudizio delle strutture sanitarie preposte,
si trovi nell'impossibilità di tornare nella propria sede di servizio o di
abituale dimora.
È possibile ottenere un anticipo delle spese di trasferta?
Il dipendente inviato in trasferta può chiedere al punto amministrativo
competente un anticipo limitatamente alle spese vive previste, per un
importo minimo di 100,00 euro.
Il
punto amministrativo interessato provvede agli adempimenti necessari e
all’erogazione degli importi, che sarà effettuata con accredito su conto
corrente postale o in assenza, con bonifico domicili