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LE NOSTRE GUIDE

VADEMECUM DI COMPORTAMENTO

VADEMECUM DI COMPORTAMENTO 

DEL PERSONALE SPORTELLISTA E DUP

 

Luglio  2008

 

Dopo l’Accordo del 12 giugno 2008 da noi, giustamente, non condiviso, il personale presso il degli uffici postali è sempre meno e le trasferte aumentano sempre di più.

 

  • a partire dall’8 SETTEMBRE 2008 tutto il personale di sportelleria che intende aderire alla nostra vertenza dovrà dichiarare la propria indisponibilità ad usare il veicolo di proprietà nelle trasferte disposte dall’Azienda, come da fac-simile allegato (1).
  • Dalla data della comunicazione di non disponibilità del mezzo di proprietà per le trasferte pretenderemo che l’azienda si attenga scrupolosamente alle vigenti policy aziendali ed al codice civile.

 

Il personale sportellista, pertanto, dovrà attenersi e far rispettare quanto previsto dalla policy aziendale che prevede, inoltre, l’utilizzo dei mezzi pubblici idonei a raggiungere la sede di lavoro tenendo conto della conciliabilità dell’orario di entrata e/o uscita non superiore ai 30 minuti.

 

PER ORARIO NON CONCILIABILE SI INTENDE IL TEMPO DI PERCORRENZA  CHE VA OLTRE I 30 MINUTI RISPETTO L’ORARIO DI APERTURA DELL’UFFICIO O DI OLTRE 30 MINUTI RISPETTO LA CHIUSURA DELL’UFFICIO .

 

Se l’orario dei mezzi pubblici risultasse superiore alla mezz’ora anche in un solo percorso (di andata o di ritorno) si dovrà chiedere;

 

·          L’UTILIZZO DI UN MEZZO DI SERVIZIO AZIENDALE,

·          L’AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL TAXI.

 

Importante.

Durante la vertenza si dovrà sempre presentare la richiesta di anticipo delle spese.

 

RIPORTIAMO DALLA POLICY AZIENDALE:

“La trasferta decorre dal momento della partenza dal "luogo di lavoro", ovvero dalla località di abituale dimora – se diversa da quella in cui è ubicata la sede di lavoro e più vicina alla località di destinazione - e termina al momento del rientro nella stessa località. “

 

“L’utilizzo del taxi è previsto esclusivamente per spostamenti in caso di:

·          tragitti urbani ed extraurbani non adeguatamente serviti dagli altri mezzi pubblici;

·          partenze o rientri in orari "scomodi", orari inconciliabili, ecc.;

 

Le ricevute del taxi devono riportare, ai fini della validità contabile, l’indicazione del percorso effettuato.”.

 

 

 

PASSAGGIO CHIAVI UFICIO POSTALE.

 

Il passaggio chiavi non dovrà  avvenire con la modalità “VELOCE” ultimamente suggerita dall’azienda  e definito processo semplificato perché in assenza di contraddittorio!!!!!

 

ATTENZIONE!!!!!!!!!!!

 

Il “processo semplificato” scarica tutte le responsabilità a chi prende in consegna di volta in volta le chiavi dell’ufficio, pertanto:

 

·         la presa in consegna delle chiavi è necessario che avvenga in contraddittorio il giorno prima del distacco  ed in orario d’ufficio;

·         nel caso il lavoro di verifica si dovesse protrarre oltre l’orario d’obbligo si dovrà chiedere il pagamento dello straordinario e qualora proclamato lo sciopero dello straordinario, protrarre la verifica la mattina successiva;

·         se  il passaggio chiavi è impossibile  il giorno prima per problemi del personale interessato la consegna  delle chiavi nell’ufficio  avverrà lo stesso giorno del distacco  aprendo gli sportelli al pubblico dopo aver effettuato i controlli dovuti (sempre in  contraddittorio);

·         si dovrà procedere, quindi, salvo assunzione gratuita di responsabilità, alla verifica di cassa e della cassaforte di tutti i valori compresi quelli bollati;

·         si dovrà procedere alla verifica di tutti gli stampati  e beni soggetti a controllo.

 

Tanto è vero chela Policy aziendale recita  che:

“Al rientro in servizio effettuare la verifica dei valori restituiti e segnalare al servizio sportelli e all’Ispezione eventuali anomalie o discordanze riscontrate.”

 

 

 

CORSI POMERIDIANI.

 

Durante il periodo di astensione da ogni prestazione straordinaria previsto dal cartello rivendicativo della vertenza tutto il personale di sportelleria si DOVRA’ ASTENERE DALLA PARTECIPAZIONE AI CORSI  POMERIDIANI  DI:

 

·          FORMAZIONE,

·          ADDESTRAMENTO,

·          INFORMAZIONE, ETC 

 

QUALORA VENGANO SVOLTI OLTRE L’ORARIO D’OBBLIGO IN QUANTO RITENUTA PRESTAZIONE STRAORDINARIA.

 

 

 

ORARIO DI LAVORO.

 

A seguito dell’apertura della Vertenza sarà opportuno ATTENERSI ad un RIGOROSO RISPETTO DA PARTE DI TUTTO IL PERSONALE DELL’ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE E GIORNALIERO PREVISTO DALL’ART. 31 DEL VIGENTE CCNL OVVERO 36 ORE PER TUTTO IL PERSONALE  COMPRESO I QUADRI  .

 

·           6 ORE AL GIORNO per  6 GIORNI LAVORATIVI ,

·          7 ore 12 minuti  per  5 GIORNI LAVORATIVI.

 

Rammentiamo che le prestazioni dello straordinario devono essere   formalmente comunicata  almeno 2 ore prima. ( comma IV dell’art. 33 del CCNL).

 

*********************************************************************************

 

Per opportuna e migliore  conoscenza riportiamo le seguenti considerazioni sugli argomenti oggetto della vertenza.

 

Considerazioni volutamente sintetiche che non hanno la pretesa di sostituire i  punti di riferimento ufficiali contenuti nel nostro Contratto Nazionale di Lavoro.

 

ORARIO DI SERVIZIO – STRAORDINARIO

(artt. dal 31 al 33 del CCNL)

 

Per quanto ovvio, la prima norma da seguire è: l’orario di lavoro va rispettato.

 

Non dobbiamo pensare, infatti, che ad una nostra spontanea flessibilità nei confronti dell’Azienda corrisponderà in futuro  un atteggiamento conciliante dell’Azienda stessa nei nostri confronti (anzi…).

Ad esempio:

  • arrivare in Ufficio in anticipo per poter avviare il sistema temporizzato di apertura della cassaforte, così da trovarla aperta al momento dell’arrivo del pubblico, non costituisce agli occhi dell’Azienda una valida giustificazione nel caso di rapine avvenute in quel lasso di tempo;
  • la stessa cosa dicasi per qualunque altro evento (infortuni, malori …) dovesse capitare sia prima che dopo l’orario di lavoro.

 

Ma come fare a rispettare l’ORARIO DI LAVORO senza tralasciare i molteplici adempimenti di fine giornata che l’Azienda ci richiede?

Dobbiamo rispettare alcune priorità che qui di seguito elenchiamo:

 

1.    il dispaccio postale deve partire quotidianamente, con particolare riguardo agli oggetti descritti;

2.    prima di andarsene vanno stampati  e controllati i conti cassa (Mod. XXXI e Mod. XXI);

3.    il mod. AF (corrispettivi) va trascritto entro 48 ore;

4.    gli altri adempimenti (stampe di sportello, brogliacci statistiche, Ri.Pro., giornali di fondo, controllo del reso dei portalettere, …) sono priorità aziendali e pertanto vanno fatte appena possibile (anche considerando la capacità di memoria dei sistemi informatici), ma non costituiscono un obbligo di legge o contrattuale tale da costringere automaticamente ad eseguirle in giornata se questo comporta uno sforamento dell’orario.

 

Come fare allora a rispettare l’Orario di Lavoro nel caso in cui, al termine dell’ORARIO AL PUBBLICO, ci siano alcuni clienti in ufficio che attendono di essere serviti?

Su questo punto le indicazioni che diamo sono improntate alla massima prudenza, dal momento che l’Azienda - o anche i clienti stessi - potrebbero invocare o appellarsi all’interruzione di pubblico servizio (Artt. 328 –330 – 331 – 332 –333 – 340 del Codice Penale).

 

Il concetto fondamentale è: lo sportellista non si rifiuta di svolgere il proprio dovere, anche di fronte alla Legge, ma esige di essere messo in condizioni di farlo e autorizzato a ciò.

                                        

Di conseguenza, se al momento della chiusura al pubblico rimangono dei clienti in coda, le cose da fare sono:

 

chiudere l’accesso a nuovi clienti;

valutare il tempo necessario per servire i clienti già in attesa e completare gli altri adempimenti d’obbligo quotidiano;

segnalare il fatto al proprio responsabile del turno o DUP, che provvederà eventualmente a richiedere lo straordinario necessario;

se lo straordinario non viene immediatamente concesso lo sportellista, automaticamente, non può più essere chiamato in causa per l’interruzione di pubblico servizio; egli si dedicherà quindi solamente agli adempimenti d’obbligo indicati ai punti 1. e 2. del paragrafo precedente, tralasciando se necessario la clientela;

 

N.B.: Questi sono i comportamenti dello sportellista nei periodi ordinari ovvio che tutto ciò non vale in caso di proclamazione di sciopero di ogni prestazione straordinaria.

 

Chiariamo che la richiesta di straordinario è  di competenza del DUP (o dell’addetto monoturno),  e  l’autorizzazione allo straordinario è competenza della Filiale; se questa autorizzazione non arriva per qualunque motivo (anche per assenza del personale di Staff) lo straordinario non va eseguito, ed eventuali responsabilità sia rispetto alla Legge che rispetto agli adempimenti d’obbligo non potranno essere imputate né allo sportellista né al suo Direttore.

 

Chiarimenti: se gli ordini di straordinario dovessero essere frequenti……….li eseguiamo e informiamo tempestivamente il Sindacato o le RSU.

 

(*): ART.33 COMMA IV- l’ordine di straordinario va comunicato al dipendente  almeno due ore prima della fine del turno,

TRASFERTA – DISTACCHI - (art. 42 del CCNL)

 

Come per lo straordinario, anche un distacco non può essere rifiutato – senza validi e giustificati motivi – dal dipendente il quale, però, può far valere una serie di obiezioni a un uso indiscriminato dello strumento  della trasferta .

Il concetto principale da tenere ben presente è il seguente: il dipendente mette a disposizione la sua prestazione lavorativa, ma è l’Azienda che deve provvedere al suo spostamento, anche dal punto di vista organizzativo.

 

Ricapitoliamo alcuni concetti chiave:

 

1)             Ogni distacco, così come lo straordinario, va comandato per iscritto ; l’eventuale assenza di un ordine scritto potrebbe comportare  – tra l’altro – il mancato riconoscimento dei rimborsi previsti.

2)            Il tragitto, i mezzi da utilizzare, gli orari: sono tutte informazioni a carico dell’Azienda. Il dipendente non è tenuto a chiamare le Società di Autotrasporti, né a predisporre la programmazione migliore.

3)             L’eventuale inconciliabilità di orario dei mezzi pubblici comporta la possibilità – per il dipendente che lo volesse – di utilizzare il mezzo proprio. L’inconciliabilità si realizza quanto si verifica almeno uno di questi due casi:

a)         quando il mezzo pubblico arriva nel comune di destinazione più di 30 minuti prima dell’inizio dell’orario di lavoro, o quando parte dal medesimo comune più di 30 minuti dopo il termine dell’orario di lavoro;

b)         qualora gli orari di partenza e rientro siano palesemente scomodi (lunghe percorrenze con uso di più mezzi);

 

4)             Non c’è obbligo di uso del mezzo proprio. Se un dipendente utilizza – previa autorizzazione – la propria vettura per recarsi in distacco lo fa a proprio rischio, pericolo e spese;  l’usura del mezzo, il rischio di incidenti, le possibili multe, il costo per i parcheggi una volta a destinazione: sono tutte cose delle quali l’Azienda non si fa carico, e non si vede perché il dipendente dovrebbe sopportarle in vece sua.

5)            In caso di incompatibilità (vedi punto 3) e rifiuto dell’uso del mezzo proprio, l’Azienda può ugualmente disporre il distacco pagandone il pernottamento presso il Comune di destinazione. Ricordiamo però che il pernottamento l’Azienda lo può autorizzare solo su richiesta del lavoratore e solo quando la distanza sia tale da non consentire al lavoratore il rientro in giornata presso la propria abitazione;

6)            L’Azienda può mettere a disposizione del dipendente una vettura aziendale, ma non può obbligarlo a guidarla personalmente.

7)             L’Azienda può utilizzare un taxi per il trasporto del dipendente.

8)             Nel caso di distacco ordinato nella medesima giornata valgono tutte le disposizioni di cui ai punti precedenti, compreso il non-obbligo all’uso del mezzo proprio (anche se il dipendente lo ha utilizzato per recarsi al lavoro). In tal caso, inoltre, per il computo dell’inconciliabilità e della durata del distacco, il comune su cui  misurare inizio e fine del distacco è quello dove si trova l’Ufficio di applicazione a inizio turno.

9)             Nel caso in cui fosse necessario consegnare o ritirare le chiavi dell’Ufficio presso cui si è stati distaccati, tempo e tragitto necessari per tale consegna sono da considerare a tutti gli effetti parte integrante del distacco.

10)          Alcune categorie (Legge 104, part-time orizzontale o misto) godono di limitazioni al distacco.

11)          Il dipendente inviato in trasferta può chiedere al punto amministrativo competente un anticipo limitatamente alle spese previste . Il punto amministrativo provvede agli adempimenti necessari e all’erogazione degli importi che sarà effettuata con accredito su conto corrente postale o in assenza, con bonifico domiciliato.

 

Ci rendiamo conto del fatto che, in alcune situazioni, l’utilizzo del mezzo proprio consente al dipendente di tornare alla propria abitazione in minor tempo, così da avere più tempo a disposizione per sé e per la propria famiglia.

 

Riteniamo quindi che ogni situazione vada valutata caso per caso.

 

·         E’ però importante sapere quali sono tutti i propri diritti.

 

·         E’ anche importante capire che, assecondando ogni volta gli ordini aziendali, l’Azienda non sarà mai stimolata a trovare soluzioni meno pesanti per i suoi dipendenti.

 

Per quanto riguarda la scelta del dipendente da inviare in trasferta, questa può essere fatta direttamente dalla Filiale (trasferta nominativa) o decisa dal Direttore dell’Ufficio Postale, attenendosi alle disposizioni contrattuali che prevedono un’equa rotazione.

Quindi, nel caso in cui un dipendente ravvisasse un atteggiamento discriminatorio nei propri confronti, noi consigliamo di parlarne prima con il proprio Direttore e successivamente, se necessario, con il proprio Rappresentante Sindacale o RSU.

 

CORSI DI “FORMAZIONE”

 

Negli ultimi tempi abbiamo assistito ad un abuso dei cosiddetti “corsi di formazione”.

Di fatto registriamo che l’azienda per ovviare al pagamento delle ore (di straordinario) impiegate in pseudo corsi di formazione, ha inventato la formula dell’”invito”.

A questo punto ricordiamoci che:

 

a)  se siamo invitati a qualsivoglia iniziativa aziendale in ore pomeridiane (o comunque fuori dall’orario di lavoro), non siamo tenuti a partecipare e non siamo obbligati neanche a darne giustificazioni;

b)  se veniamo comandati a partecipare a “corsi di formazione” sottolineiamo che intanto devono essere inseriti nell’ambito dell’orario di lavoro (lavoro ordinario o lavoro straordinario);

c)  se i corsi sono previsti oltre l’orario ordinario devono comunque rientrare in orari consecutivi al lavoro ordinario (senza interruzione); dobbiamo pretendere il pagamento dello straordinario e, chi si sposta da fuori sede, deve presentare la Tabella  di rimborso;

d)  chi opera in uffici monoaddetto, può assicurare la propria presenza al corso solo se preventivamente verrà autorizzato dall’azienda ad anticipare la chiusura dell’ufficio del  tempo necessario perché possa raggiungere la sede prevista.

 

FERIE

 

Le ferie sono un diritto di qualsiasi lavoratore sancito per legge sia nella Costituzione che nel Codice Civile.

Conosciamo molto bene invece quello che succede, a proposito, in Poste Italiane, dove ormai il diritto delle ferie è diventato un privilegio.

Sono sempre più i lavoratori che non riescono a smaltire nell’anno di maturazione le ferie e si ritrovano con un arretrato degli anni scorsi .

Cosa fare allora perché finalmente il diritto alle ferie diventi esigibile per ogni lavoratore di Poste italiane, secondo regole e modalità uguali per tutti?

Di seguito entriamo nel dettaglio della materia e vediamo cosa fare e come muoversi.

Innanzitutto alcuni importanti riferimenti contrattuali:

®           ogni lavoratore ha diritto alle giornate di ferie previste dall’art.38 del CCNL (in base alla propria anzianità di servizio) più 4 giorni di festività soppresse;

®           è compito e dovere dell’azienda quello di programmare le ferie tenendo conto, compatibilmente con le esigenze di servizio, delle eventuali richieste del lavoratore;

®           l’azienda comunque deve assicurare il godimento di almeno 2 settimane di ferie ad ogni lavoratore nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre;

®           solo in caso di particolari esigenze di servizio o di malattia ed infortunio che non hanno reso  possibile godere delle ferie nell’anno in cui si sono maturate, le ferie potranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.

Queste le norme contrattuali, ma sappiamo bene che non vengono completamente rispettate, per cui consigliamo a tutti i colleghi di procedere in questo modo:

chiediamo sempre per iscritto le ferie alcuni giorni prima dell’inizio delle nostre ferie, regolarmente richieste e per le quali non abbiamo ricevuto ancora autorizzazione utilizziamo il fac-simile allegato (2) a cui dovrebbe seguire una risposta aziendale:

 

conserviamo sempre tutte le richieste e tutti i rifiuti ad usufruire delle ferie;

se la nostra richiesta riguarda ferie maturate negli anni precedenti a quello in corso o se abbiamo già più volte richiesto le ferie e ci sono state rifiutate più volte, utilizziamo il fac-simile allegato (3) per una successiva richiesta.

 

 

Seguendo tali modalità potremo indurre l’Azienda ad assumersi le proprie responsabilità rispetto alla mancata fruizione delle ferie maturate sia dell’anno in corso sia di quelle degli anni passati.

 
 

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