VADEMECUM DI COMPORTAMENTO
VADEMECUM DI COMPORTAMENTO
DEL
PERSONALE SPORTELLISTA E DUP
Luglio 2008
Dopo
l’Accordo del 12 giugno 2008 da noi, giustamente, non condiviso, il personale
presso il degli uffici postali è sempre meno e le trasferte aumentano sempre di
più.
-
a partire dall’8 SETTEMBRE 2008
tutto il personale di sportelleria che intende aderire alla nostra vertenza
dovrà dichiarare la propria indisponibilità ad usare il veicolo di proprietà
nelle trasferte disposte dall’Azienda, come da fac-simile allegato (1).
-
Dalla data della comunicazione di non disponibilità del mezzo di
proprietà per le trasferte pretenderemo che l’azienda si attenga
scrupolosamente alle vigenti policy aziendali ed al codice civile.
Il
personale sportellista, pertanto, dovrà attenersi e far rispettare quanto
previsto dalla policy aziendale che prevede, inoltre, l’utilizzo dei mezzi
pubblici idonei a raggiungere la sede di lavoro tenendo conto della
conciliabilità dell’orario di entrata e/o uscita non superiore ai 30 minuti.
PER ORARIO NON CONCILIABILE SI
INTENDE IL TEMPO DI PERCORRENZA CHE VA OLTRE I 30 MINUTI RISPETTO L’ORARIO
DI APERTURA DELL’UFFICIO O DI OLTRE 30 MINUTI RISPETTO LA CHIUSURA
DELL’UFFICIO .
Se l’orario dei mezzi pubblici risultasse
superiore alla mezz’ora anche in un solo percorso (di andata o di ritorno) si
dovrà chiedere;
·
L’UTILIZZO DI UN MEZZO DI
SERVIZIO AZIENDALE,
·
L’AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL
TAXI.
Importante.
Durante la vertenza si dovrà sempre
presentare la richiesta di anticipo delle spese.
RIPORTIAMO DALLA POLICY AZIENDALE:
“La trasferta decorre dal momento della partenza dal "luogo
di lavoro", ovvero dalla località di abituale dimora – se diversa da
quella in cui è ubicata la sede di lavoro e più vicina alla località di
destinazione - e termina al momento del rientro nella stessa località. “
“L’utilizzo del taxi è
previsto esclusivamente per spostamenti in caso di:
·
tragitti
urbani ed extraurbani non adeguatamente serviti dagli altri mezzi pubblici;
·
partenze o rientri in orari
"scomodi", orari inconciliabili, ecc.;
Le ricevute del taxi devono riportare, ai fini
della validità contabile, l’indicazione del percorso effettuato.”.
PASSAGGIO CHIAVI UFICIO POSTALE.
Il passaggio chiavi non dovrà avvenire con la
modalità “VELOCE” ultimamente suggerita dall’azienda e definito processo
semplificato perché in assenza di contraddittorio!!!!!
ATTENZIONE!!!!!!!!!!!
Il “processo semplificato” scarica tutte le
responsabilità a chi prende in consegna di volta in volta le chiavi
dell’ufficio, pertanto:
·
la presa in consegna delle chiavi
è necessario che avvenga in contraddittorio il giorno prima del distacco ed in
orario d’ufficio;
·
nel caso il lavoro di verifica si
dovesse protrarre oltre l’orario d’obbligo si dovrà chiedere il pagamento dello
straordinario e qualora proclamato lo sciopero dello straordinario, protrarre la
verifica la mattina successiva;
·
se il passaggio chiavi è
impossibile il giorno prima per problemi del personale interessato la consegna
delle chiavi nell’ufficio avverrà lo stesso giorno del distacco aprendo gli
sportelli al pubblico dopo aver effettuato i controlli dovuti (sempre in
contraddittorio);
·
si dovrà procedere, quindi, salvo
assunzione gratuita di responsabilità, alla verifica di cassa e della cassaforte
di tutti i valori compresi quelli bollati;
·
si dovrà procedere alla verifica
di tutti gli stampati e beni soggetti a controllo.
Tanto è vero chela Policy
aziendale recita che:
“Al rientro in servizio effettuare la verifica dei valori restituiti e
segnalare al servizio sportelli e all’Ispezione eventuali anomalie o
discordanze riscontrate.”
CORSI POMERIDIANI.
Durante il periodo di astensione da ogni
prestazione straordinaria previsto dal cartello rivendicativo della vertenza
tutto il personale di sportelleria si DOVRA’ ASTENERE DALLA PARTECIPAZIONE AI
CORSI POMERIDIANI DI:
·
FORMAZIONE,
·
ADDESTRAMENTO,
·
INFORMAZIONE, ETC
QUALORA VENGANO SVOLTI OLTRE L’ORARIO D’OBBLIGO
IN QUANTO RITENUTA PRESTAZIONE STRAORDINARIA.
ORARIO DI LAVORO.
A seguito dell’apertura della
Vertenza sarà opportuno ATTENERSI ad un RIGOROSO RISPETTO DA PARTE DI TUTTO IL
PERSONALE DELL’ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE E GIORNALIERO PREVISTO DALL’ART. 31
DEL VIGENTE CCNL OVVERO 36 ORE PER TUTTO IL PERSONALE COMPRESO I QUADRI
.
·
6 ORE AL GIORNO
per 6 GIORNI LAVORATIVI ,
·
7 ore 12 minuti
per 5 GIORNI LAVORATIVI.
Rammentiamo che le prestazioni
dello straordinario devono essere formalmente comunicata almeno 2 ore prima.
( comma IV dell’art. 33 del CCNL).
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Per opportuna e migliore conoscenza riportiamo le seguenti
considerazioni sugli argomenti oggetto della vertenza.
Considerazioni volutamente sintetiche che non
hanno la pretesa di sostituire i punti di riferimento ufficiali contenuti nel
nostro Contratto Nazionale di Lavoro.
ORARIO DI SERVIZIO – STRAORDINARIO
(artt. dal 31 al 33 del CCNL)
Per quanto ovvio, la prima norma da
seguire è: l’orario di lavoro va rispettato.
Non dobbiamo pensare,
infatti, che ad una nostra spontanea flessibilità nei confronti dell’Azienda
corrisponderà in futuro un atteggiamento conciliante dell’Azienda stessa nei
nostri confronti (anzi…).
Ad esempio:
-
arrivare in Ufficio in anticipo per poter
avviare il sistema temporizzato di apertura della cassaforte, così da
trovarla aperta al momento dell’arrivo del pubblico, non costituisce agli
occhi dell’Azienda una valida giustificazione nel caso di rapine avvenute in
quel lasso di tempo;
-
la stessa cosa dicasi per qualunque altro
evento (infortuni, malori …) dovesse capitare sia prima che dopo l’orario di
lavoro.
Ma come fare a rispettare l’ORARIO DI LAVORO
senza tralasciare i molteplici adempimenti di fine giornata che l’Azienda ci
richiede?
Dobbiamo rispettare alcune priorità che qui di
seguito elenchiamo:
1.
il dispaccio postale deve
partire quotidianamente, con particolare riguardo agli oggetti descritti;
2.
prima di andarsene vanno
stampati e controllati i conti cassa (Mod. XXXI e Mod. XXI);
3.
il mod. AF (corrispettivi)
va trascritto entro 48 ore;
4.
gli altri adempimenti
(stampe di sportello, brogliacci statistiche, Ri.Pro., giornali di fondo,
controllo del reso dei portalettere, …) sono priorità aziendali e pertanto vanno
fatte appena possibile (anche considerando la capacità di memoria dei
sistemi informatici), ma non costituiscono un obbligo di legge o contrattuale
tale da costringere automaticamente ad eseguirle in giornata se questo comporta
uno sforamento dell’orario.
Come fare allora a rispettare l’Orario di
Lavoro nel caso in cui, al termine dell’ORARIO AL PUBBLICO, ci siano alcuni
clienti in ufficio che attendono di essere serviti?
Su questo punto le indicazioni che diamo sono
improntate alla massima prudenza, dal momento che l’Azienda - o anche i clienti
stessi - potrebbero invocare o appellarsi all’interruzione di pubblico
servizio (Artt. 328 –330 – 331 – 332 –333 – 340 del Codice Penale).
Il concetto fondamentale è: lo
sportellista non si rifiuta di svolgere il proprio dovere, anche di
fronte alla Legge, ma esige di essere messo in condizioni di farlo e
autorizzato a ciò.
Di conseguenza, se al momento della chiusura al
pubblico rimangono dei clienti in coda, le cose da fare sono:
chiudere l’accesso
a nuovi clienti;
valutare il tempo necessario
per servire i clienti già in attesa e completare gli altri adempimenti d’obbligo
quotidiano;
segnalare il fatto al
proprio responsabile del turno o DUP, che provvederà eventualmente a
richiedere lo straordinario necessario;
se lo straordinario non viene immediatamente
concesso lo sportellista,
automaticamente, non può più essere chiamato in causa per l’interruzione di
pubblico servizio; egli si dedicherà quindi solamente agli adempimenti d’obbligo
indicati ai punti 1. e 2. del paragrafo precedente, tralasciando se necessario
la clientela;
N.B.:
Questi sono i comportamenti dello sportellista
nei periodi ordinari ovvio che tutto ciò non vale in caso di proclamazione di
sciopero di ogni prestazione straordinaria.
Chiariamo che la richiesta di straordinario è
di competenza del DUP (o dell’addetto monoturno), e l’autorizzazione allo
straordinario è competenza della Filiale; se questa autorizzazione non arriva
per qualunque motivo (anche per assenza del personale di Staff) lo
straordinario non va eseguito, ed eventuali responsabilità sia rispetto alla
Legge che rispetto agli adempimenti d’obbligo non potranno essere imputate né
allo sportellista né al suo Direttore.
Chiarimenti: se gli ordini di straordinario
dovessero essere frequenti……….li eseguiamo e informiamo tempestivamente il
Sindacato o le RSU.
(*): ART.33 COMMA IV- l’ordine di straordinario va
comunicato al dipendente almeno due ore prima della fine del turno,
TRASFERTA – DISTACCHI - (art.
42 del CCNL)
Come
per lo straordinario, anche un distacco non può essere rifiutato – senza validi
e giustificati motivi – dal dipendente il quale, però, può far valere una serie
di obiezioni a un uso indiscriminato dello strumento della trasferta .
Il concetto principale da tenere ben presente è il seguente: il
dipendente mette a disposizione la sua prestazione lavorativa, ma è
l’Azienda che deve provvedere al suo spostamento, anche dal punto di
vista organizzativo.
Ricapitoliamo alcuni concetti chiave:
1)
Ogni distacco, così come lo straordinario, va comandato per iscritto ;
l’eventuale assenza di un ordine scritto potrebbe comportare – tra l’altro – il
mancato riconoscimento dei rimborsi previsti.
2)
Il tragitto, i mezzi da
utilizzare, gli orari: sono tutte informazioni a carico dell’Azienda. Il
dipendente non è tenuto a chiamare le Società di Autotrasporti, né a predisporre
la programmazione migliore.
3)
L’eventuale inconciliabilità
di orario dei mezzi pubblici comporta la possibilità – per il dipendente che
lo volesse – di utilizzare il mezzo proprio. L’inconciliabilità si realizza
quanto si verifica almeno uno di questi due casi:
a)
quando il mezzo pubblico arriva
nel comune di destinazione più di 30 minuti prima dell’inizio dell’orario di
lavoro, o quando parte dal medesimo comune più di 30 minuti dopo il termine
dell’orario di lavoro;
b)
qualora gli orari di partenza e
rientro siano palesemente scomodi (lunghe percorrenze con uso di più mezzi);
4)
Non c’è obbligo di uso del
mezzo proprio. Se un dipendente
utilizza – previa autorizzazione – la propria vettura per recarsi in distacco lo
fa a proprio rischio, pericolo e spese; l’usura del mezzo, il rischio di
incidenti, le possibili multe, il costo per i parcheggi una volta a
destinazione: sono tutte cose delle quali l’Azienda non si fa carico, e non si
vede perché il dipendente dovrebbe sopportarle in vece sua.
5)
In caso di incompatibilità
(vedi punto 3) e rifiuto dell’uso del mezzo proprio, l’Azienda può ugualmente
disporre il distacco pagandone il pernottamento presso il Comune di
destinazione. Ricordiamo però che il pernottamento l’Azienda lo può autorizzare
solo su richiesta del lavoratore e solo quando la distanza sia tale da non
consentire al lavoratore il rientro in giornata presso la propria abitazione;
6)
L’Azienda può mettere a
disposizione del dipendente una vettura aziendale, ma non può obbligarlo a
guidarla personalmente.
7)
L’Azienda può utilizzare un
taxi per il trasporto del dipendente.
8)
Nel caso di distacco ordinato
nella medesima giornata valgono tutte le disposizioni di cui ai punti
precedenti, compreso il non-obbligo all’uso del mezzo proprio (anche se il
dipendente lo ha utilizzato per recarsi al lavoro). In tal caso,
inoltre, per il computo dell’inconciliabilità e della durata del distacco, il
comune su cui misurare inizio e fine del distacco è quello dove si trova
l’Ufficio di applicazione a inizio turno.
9)
Nel caso in cui fosse necessario
consegnare o ritirare le chiavi dell’Ufficio presso cui si è stati
distaccati, tempo e tragitto necessari per tale consegna sono da considerare a
tutti gli effetti parte integrante del distacco.
10)
Alcune categorie (Legge
104, part-time orizzontale o misto) godono di limitazioni al distacco.
11)
Il dipendente inviato in
trasferta può chiedere al punto amministrativo competente un anticipo
limitatamente alle spese previste . Il punto amministrativo provvede agli
adempimenti necessari e all’erogazione degli importi che sarà effettuata con
accredito su conto corrente postale o in assenza, con bonifico domiciliato.
Ci rendiamo conto del fatto
che, in alcune situazioni, l’utilizzo del mezzo proprio consente al dipendente
di tornare alla propria abitazione in minor tempo, così da avere più tempo a
disposizione per sé e per la propria famiglia.
Riteniamo quindi che ogni situazione vada valutata caso per caso.
·
E’ però importante sapere quali sono tutti i propri diritti.
·
E’ anche importante capire che, assecondando ogni volta gli ordini
aziendali, l’Azienda non sarà mai stimolata a trovare soluzioni meno pesanti per
i suoi dipendenti.
Per quanto riguarda la
scelta del dipendente da inviare in trasferta, questa può essere fatta
direttamente dalla Filiale (trasferta nominativa) o decisa dal Direttore
dell’Ufficio Postale, attenendosi alle disposizioni contrattuali che prevedono
un’equa rotazione.
Quindi, nel caso in cui un
dipendente ravvisasse un atteggiamento discriminatorio nei propri
confronti, noi consigliamo di parlarne prima con il proprio Direttore e
successivamente, se necessario, con il proprio Rappresentante Sindacale o RSU.
CORSI DI “FORMAZIONE”
Negli ultimi tempi abbiamo
assistito ad un abuso dei cosiddetti “corsi di formazione”.
Di fatto registriamo che
l’azienda per ovviare al pagamento delle ore (di straordinario) impiegate in
pseudo corsi di formazione, ha inventato la formula dell’”invito”.
A questo punto ricordiamoci
che:
a)
se siamo invitati a qualsivoglia iniziativa aziendale in ore pomeridiane
(o comunque fuori dall’orario di lavoro), non siamo tenuti a partecipare e non
siamo obbligati neanche a darne giustificazioni;
b)
se veniamo comandati a partecipare a “corsi di formazione” sottolineiamo
che intanto devono essere inseriti nell’ambito dell’orario di lavoro (lavoro
ordinario o lavoro straordinario);
c)
se i corsi sono previsti oltre l’orario ordinario devono comunque
rientrare in orari consecutivi al lavoro ordinario (senza interruzione);
dobbiamo pretendere il pagamento dello straordinario e, chi si sposta da fuori
sede, deve presentare la Tabella di rimborso;
d)
chi opera in uffici monoaddetto, può assicurare la propria presenza al
corso solo se preventivamente verrà autorizzato dall’azienda ad anticipare la
chiusura dell’ufficio del tempo necessario perché possa raggiungere la sede
prevista.
FERIE
Le ferie sono un diritto di qualsiasi
lavoratore sancito per legge sia nella Costituzione che nel Codice Civile.
Conosciamo molto bene invece quello che
succede, a proposito, in Poste Italiane, dove ormai il diritto delle ferie è
diventato un privilegio.
Sono sempre più i lavoratori che non riescono a
smaltire nell’anno di maturazione le ferie e si ritrovano con un arretrato degli
anni scorsi .
Cosa fare allora perché finalmente il diritto
alle ferie diventi esigibile per ogni lavoratore di Poste italiane, secondo
regole e modalità uguali per tutti?
Di seguito entriamo nel dettaglio della materia
e vediamo cosa fare e come muoversi.
Innanzitutto alcuni importanti riferimenti
contrattuali:
®
ogni lavoratore ha diritto alle
giornate di ferie previste dall’art.38 del CCNL (in base alla propria anzianità
di servizio) più 4 giorni di festività soppresse;
®
è compito e dovere dell’azienda
quello di programmare le ferie tenendo conto, compatibilmente con le esigenze di
servizio, delle eventuali richieste del lavoratore;
®
l’azienda comunque deve
assicurare il godimento di almeno 2 settimane di ferie ad ogni lavoratore nel
periodo dal 15 giugno al 15 settembre;
®
solo in caso di particolari
esigenze di servizio o di malattia ed infortunio che non hanno reso possibile
godere delle ferie nell’anno in cui si sono maturate, le ferie potranno essere
fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.
Queste le norme contrattuali, ma sappiamo bene
che non vengono completamente rispettate, per cui consigliamo a tutti i colleghi
di procedere in questo modo:
chiediamo sempre per iscritto le ferie alcuni
giorni prima dell’inizio delle nostre ferie, regolarmente richieste e per le
quali non abbiamo ricevuto ancora autorizzazione utilizziamo il fac-simile
allegato (2) a cui dovrebbe seguire una risposta aziendale:
conserviamo sempre tutte le richieste e tutti i rifiuti ad usufruire
delle ferie;
se la nostra richiesta riguarda ferie maturate negli anni precedenti a
quello in corso o se abbiamo già più volte richiesto le ferie e ci sono
state rifiutate più volte, utilizziamo il fac-simile allegato (3) per una
successiva richiesta.
Seguendo tali modalità potremo indurre
l’Azienda ad assumersi le proprie responsabilità rispetto alla mancata
fruizione delle ferie maturate sia dell’anno in corso sia di quelle degli
anni passati.
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